Cassazione Civile, Ordinanza n. 26166/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, escludendo il credito professionale del ricorrente per carenza di prova dell'esatto adempimento e per fondatezza dell'eccezione di inadempimento. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito residuo per compensi professionali, vantato da un advisor finanziario che aveva ricevuto incarico di assistere la società debitrice nella predisposizione e gestione di una procedura di concordato preventivo, nella redazione di piani di risanamento, nelle trattative con i creditori, nell'assistenza all'attestatore e nella domanda di transazione fiscale. Dopo il pagamento di un acconto, il professionista chiedeva l'ammissione del residuo in prededuzione o, in subordine, con privilegio. Il credito veniva escluso dal giudice delegato e l'opposizione ex art. 98 l.fall. veniva rigettata dal tribunale, che riteneva non provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni e, soprattutto, fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal curatore, valorizzando l'inidoneità e la negligenza del piano di risanamento e l'esito negativo della procedura concordataria. Con il ricorso per cassazione il professionista proponeva otto motivi: deduceva nullità del decreto per asserita incompatibilità di alcuni giudici del collegio; violazione del contraddittorio per la produzione di nuovi documenti e osservazioni della curatela senza termine per note; ultrapetizione per avere il tribunale fondato la decisione su questioni non devolute; violazione del giudicato per l'uso di valutazioni contenute in provvedimenti emessi in altri giudizi; violazione dell'art. 88 c.p.c. per la pretesa scorretta rappresentazione dei fatti da parte del curatore; violazione dell'art. 2697 c.c. per il riparto dell'onere probatorio, sostenendo di avere già provato l'adempimento e che spettasse al curatore dimostrare la negligenza; violazione degli artt. 1455 e 1460 c.c. per l'asserita irrilevanza di un inadempimento non grave; e, infine, omesso esame della natura prededucibile o privilegiata del credito. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha confermato il rigetto dell'opposizione, ribadendo che, nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, il curatore può sollevare eccezione di inadempimento e che, una volta allegato l'inadempimento o l'inesatto adempimento, grava sul creditore-professionista l'onere di provare l'esatto adempimento o che l'esito negativo della procedura dipenda da fattori esogeni e imprevedibili; il motivo relativo alla prededuzione/privilegio è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
disciplina l'opposizione allo stato passivo, giudizio nel quale il creditore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e nel quale il curatore può sollevare eccezioni e produrre documenti nei limiti previsti dalla procedura concorsuale.
art. 99 l.fall.
comma 2 n. 4; comma 6; comma 7
il rito dell'opposizione allo stato passivo è connotato da forte concentrazione processuale; gli atti introduttivi segnano il termine preclusivo per prove e documenti; il curatore può depositare documenti con la memoria di costituzione e il giudizio non è assimilabile all'appello soggetto all'art. 345 c.p.c.
art. 96 l.fall.
il provvedimento di ammissione o esclusione non opposto acquista efficacia di giudicato endofallimentare.
art. 161 comma 6 l.fall.
richiamato solo come riferimento alla vicenda della domanda di concordato con riserva e al diniego di proroga del termine.
art. 182-ter l.fall.
richiamato in relazione alla domanda di transazione fiscale inserita nell'incarico professionale.
art. 1455 c.c.
l'inadempimento, per rilevare, deve essere non di scarsa importanza rispetto all'interesse dell'altra parte; la censura del ricorrente è stata ritenuta generica e comunque di merito.
art. 1460 c.c.
l'eccezione di inadempimento è utilizzabile dal curatore e, in tema di compensi professionali per attività svolte per l'accesso al concordato, l'allegazione della negligente esecuzione o dell'inesatto adempimento basta a spostare sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento.
art. 2697 c.c.
la mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento da parte del debitore/curatore impone al creditore di provare di avere correttamente adempiuto; il professionista deve anche dimostrare che l'esito negativo della procedura derivi da fattori esterni e imprevedibili.
art. 2909 c.c.
il riferimento del tribunale a valutazioni contenute in provvedimenti collegati non viola il giudicato, poiché tali provvedimenti possono essere utilizzati come elementi del materiale istruttorio e di valutazione.
art. 88 c.p.c.
la deduzione di scorretta condotta processuale della controparte non può essere utilizzata per rimettere in discussione apprezzamenti di merito sulle prestazioni effettivamente svolte.
art. 111 l.fall.
la questione della prededuzione/privilegio resta assorbita quando il credito sia radicalmente escluso per inadempimento.
art. 11 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa incompatibilità dei giudici; la censura è stata respinta come infondata.
art. 24 Cost.
richiamato per lamentare lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione per genericità della doglianza e per la rituale possibilità di difesa nel rito speciale.
art. 111 Cost.
richiamato a proposito del contraddittorio e della motivazione; la Corte ha escluso vizi processuali.
art. 51 c.p.c.
invocato per asserita incompatibilità dei giudici; la Corte ha rilevato che l'unica incompatibilità prevista nella procedura fallimentare riguardava il giudice delegato, non i componenti del collegio impugnatorio.
art. 112 c.p.c.
il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a qualificare i fatti e a utilizzare elementi istruttori già acquisiti, senza attribuire un bene della vita diverso o ulteriore rispetto a quello richiesto.
art. 116 c.p.c.
il giudice di merito può valorizzare, con prudente apprezzamento, anche atti e provvedimenti di altri giudizi come elementi di prova atipici, purché motivi adeguatamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può eccepire l'inadempimento del creditore-professionista e il creditore resta onerato di provare l'esatto adempimento della prestazione dedotta a fondamento del credito.
- Per i compensi del professionista incaricato di assistere il debitore nell'accesso al concordato preventivo, l'esito negativo della procedura e l'inidoneità del piano possono costituire indici di inadempimento, ma il punto decisivo resta la prova, a carico del professionista, di avere svolto correttamente le attività contrattualmente previste o che l'insuccesso dipenda da fattori esterni imprevedibili.
- Il rito di opposizione allo stato passivo è caratterizzato da forte concentrazione: prove e documenti devono essere indicati e prodotti negli atti introduttivi previsti dall'art. 99 l.fall.; il curatore può depositare documenti con la memoria di costituzione e il giudizio non è assimilabile all'appello.
- Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente i fatti allegati e a utilizzare il materiale istruttorio acquisito, anche tratto da altri procedimenti, senza attribuire un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello domandato.
- L'eccezione di inadempimento, ove ritualmente sollevata, può condurre all'esclusione del credito se il professionista non dimostra la corretta esecuzione della prestazione; la questione della prededuzione o del privilegio resta assorbita se il credito viene radicalmente negato.
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