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Sentenza

Sentenza n. 2499/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 15 luglio 2024. La sentenza ottemperanda aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per l'anno scolastico 2023/2024, del valore di euro 500,00, mediante accredito sulla piattaforma elettronica dedicata. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, l'eventuale nomina di un commissario ad acta, gli interessi e le spese di giudizio. Nel corso della camera di consiglio ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudicato del giudice ordinario era definitivo, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge senza prova dell'adempimento. Sussistevano quindi i presupposti per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Il Ministero è stato obbligato a dare esecuzione al giudicato mediante attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024, del valore di euro 500,00, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato disposto, per l'eventuale ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta individuato nel Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. La domanda sugli interessi è stata abbandonata. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l'azione di ottemperanza è ammissibile al fine di conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando

    La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rimasta ineseguita dall'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine che nel caso concreto era decorso senza adempimento.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, fondata sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente quanto alla gratuità dell'incarico commissariale.

  • legge n. 107/2015

    È la fonte del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
  • La declaratoria di inottemperanza e l'ordine di esecuzione presuppongono la definitività del titolo, la sua rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che sia stata provata l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e disporre sin d'ora l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell'Amministrazione può essere svolto senza compenso ulteriore, in applicazione analogica della disciplina che valorizza il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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