Sentenza n. 2302/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 479/2023: per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, V Sezione Civile, n. 1655 in data 8 aprile 2022; quanto al ricorso n. 396/2026 avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza per la conclusione del procedimento relativo alla locazione dell’immobile sito in Siracusa, nella Via Luigi Foti, di proprietà della società Sviluppo Mezzarona S.r.l., destinato a ospitare l’Archivio Notarile, e alla stipulazione del contratto necessario per il trasferimento degli uffici e il rilascio dell’immobile di proprietà del ricorrente sito in via Gargallo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia nell'esecuzione della sentenza civile che aveva disposto il rilascio dell'immobile di via Gargallo e silenzio-inadempimento sulla procedura per la locazione di un immobile alternativo in via Luigi Foti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
I due giudizi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Con il ricorso n. 479/2023 il proprietario ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania che imponeva il rilascio dell'immobile occupato dall'Archivio Notarile di Siracusa. Il commissario ad acta ha rappresentato la difficoltà dell'Amministrazione di reperire una sede alternativa, le interlocuzioni con la società proprietaria dell'immobile di via Luigi Foti, la selezione della relativa offerta, la determinazione del canone da parte dell'Agenzia del Demanio e il successivo rifiuto della società di accettare il canone. Il ricorrente ha chiesto di ampliare i poteri del commissario fino a ricomprendere la ricerca e locazione di un immobile alternativo, le attività organizzative e contabili necessarie, lo sgombero coattivo con ausilio della forza pubblica, l'incremento delle penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti. Con il ricorso n. 396/2026 il ricorrente ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione sulla conclusione del procedimento relativo alla locazione dell'immobile di via Luigi Foti e alla stipulazione del contratto funzionale al trasferimento dell'Archivio e al rilascio dell'immobile di via Gargallo. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, prospettando danni patrimoniali connessi all'impossibilità della promissaria conduttrice di partecipare a un bando di finanziamento e alle penali gravanti sulla proprietà. L'Amministrazione ha dedotto l'attività svolta per individuare soluzioni alternative, comprese altre sedi pubbliche e una soluzione transitoria con trasferimento degli uffici e custodia esterna della documentazione notarile.
La decisione
Il TAR ha riunito i giudizi. Quanto al giudizio di ottemperanza, ha chiarito che, trattandosi dell'esecuzione di una pronuncia del giudice civile, i poteri del commissario ad acta devono essere limitati all'attuazione del comando giudiziale, ossia a garantire il rilascio dell'immobile quando ciò sia materialmente e giuridicamente possibile, senza interrompere un pubblico servizio. Non rientrano invece nel suo mandato la ricerca e individuazione di un immobile alternativo da acquisire in locazione né l'adozione degli atti necessari alla stipulazione del relativo contratto, trattandosi di attività estranee all'ottemperanza della sentenza civile e riconducibili, per gli aspetti coercitivi e di reperimento delle risorse, al giudice dell'esecuzione civile. È stato assegnato al commissario un ulteriore termine di 180 giorni per completare il mandato nei limiti indicati. Sono state respinte le ulteriori richieste del ricorrente, precisando anche che domande sostanzialmente innovative rispetto alle precedenti statuizioni devono essere proposte con atto ritualmente notificato. Quanto al ricorso contro il silenzio, il TAR ha ritenuto che esso costituisse sostanzialmente un incidente di esecuzione strumentale al giudizio di ottemperanza. In ogni caso, il procedimento relativo alla locazione dell'immobile di via Luigi Foti si era concluso negativamente per il rifiuto della società proprietaria di accettare il canone determinato, sicché non poteva essere ordinato il suo perfezionamento. È stato comunque ribadito l'obbligo dell'Amministrazione di rilasciare l'immobile di via Gargallo in esecuzione della sentenza civile. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il danno prospettato era eventuale e non attuale, essendo stato formulato in termini condizionati. La richiesta di incremento delle penalità di mora è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una statuizione innovativa rispetto all'assetto già definito e non era stata proposta mediante memoria notificata. Le spese dei due giudizi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 608 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento esecutivo civile per il rilascio dell'immobile e agli accessi dell'ufficiale giudiziario.
art. 68 c.p.c.
Richiamato con riferimento all'istanza diretta a ottenere l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione del rilascio.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda risarcitoria fondata sul danno da ritardo non può essere accolta quando il danno prospettato è soltanto eventuale e non attuale.
art. 3 decreto-legge n. 95/2012
Richiamato in relazione all'eventuale ulteriore riduzione del 15% del canone di locazione degli immobili.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve dare esecuzione a una pronuncia del giudice civile, il commissario ad acta è vincolato al contenuto del comando civile e non può essere incaricato di svolgere attività sostitutive estranee all'esecuzione della pronuncia, come la ricerca e la locazione di un immobile alternativo, salvo quanto strettamente necessario a rendere possibile l'adempimento.
- Il reperimento delle risorse e l'adozione delle misure coercitive proprie dell'esecuzione di una condanna civile spettano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, al giudice dell'esecuzione civile e non possono essere trasferiti al commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
- I poteri del commissario ad acta devono essere proporzionati all'oggetto dell'ottemperanza e non possono estendersi ad attività eccedenti il comando giudiziale o conseguibili mediante strumenti esecutivi più appropriati.
- Nel giudizio avverso il silenzio, non può essere ordinato il perfezionamento di un procedimento amministrativo relativo alla stipulazione di un contratto quando il procedimento si sia concluso negativamente per il rifiuto della controparte privata di accettare le condizioni economiche proposte.
- Una domanda che miri a ottenere una statuizione innovativa rispetto all'assetto già definito dal giudice dell'ottemperanza deve essere proposta con atto ritualmente notificato; la sua proposizione mediante memoria non notificata ne determina l'inammissibilità.
- Il risarcimento del danno da ritardo non può essere riconosciuto se il pregiudizio dedotto è prospettato in termini meramente eventuali o condizionati e non è quindi attuale.
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