Cassazione Penale, Sentenza n. 46812/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Berardino impugnava la condanna ad ammenda di euro 1.000 per porto di arma/oggetto atto ad offendere (coltello a lama fissa, lunghezza totale 17,5 cm, lama 8,5 cm) rilevato fuori dalla sua abitazione il 7/12/2019 a Comacchio senza giustificato motivo. Proponeva due censure: (1) illegittima valutazione che avrebbe escluso il carattere di attrezzo di lavoro e la fondatezza della giustificazione (attività agricola e volontariato per controlli montani con il Club Fuoristrada); (2) mancata valutazione e motivazione circa la possibile applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la valutazione del Tribunale secondo la quale non risultava provata la necessità di avere quello specifico coltello al momento del controllo (elementi fattuali quali il rientro dopo una settimana fuori luogo indicavano assenza di necessità). Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale non ha adeguatamente motivato sulla sussistenza della tenuità ex art.131-bis c.p. e si è limitato a dichiarare l'impedimento per la sola natura dell'arma. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art.131-bis e ha disposto il rinvio al Tribunale per nuovo giudizio su quel punto. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di rinvio limitato alla verifica della tenuità, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di annullamento.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Il "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti ad offendere sussiste solo quando la necessità dell'agente sia coerente con la natura dell'oggetto, le modalità del fatto, le condizioni soggettive, i luoghi e la normale funzione dell'oggetto; nel caso concreto non era provata la necessità al momento del controllo.
Codice penale, art. 131-bis
non punibilità per particolare tenuità del fatto
La causa richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice deve motivare specificamente sulla tenuità, non limitandosi a formule di stile o alla sola natura dell'arma.
Codice penale, art. 133, primo comma
criteri per la determinazione della pena
Va considerata l'entità del disvalore concreto della condotta ai fini della valutazione della tenuità (modalità, colpevolezza, danno/pericolo).
Cass. Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019 (Rhimi)
Richiamata come principio secondo cui il giustificato motivo si valuta in relazione alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto e alle circostanze concreti.
Cass. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Chiarisce che la configurabilità della causa di tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Cass. Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018 (Venezia)
Stabilisce che il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento per valutare la gravità e il bisogno di pena; non sono ammesse mere formule di stile.
Cass. Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023 (Franchi)
Nel rinvio limitato alla verifica della sussistenza della causa di non punibilità per tenuità il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo l'annullamento parziale.
Massime di principio
- Il porto di coltelli o strumenti potenzialmente offensivi può essere giustificato solo se la necessità è concreta e verificabile al momento del controllo: dichiarazioni generiche di uso lavorativo non sono sufficienti senza elementi che dimostrino l'esigenza contingente.
- Per la causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p. il giudice deve effettuare una valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; non è sufficiente affermare l'impossibilità di applicazione per la sola natura dell'arma.
- In caso di annullamento della sentenza con rinvio limitato alla verifica della tenuità, il giudice del rinvio deve riesaminare e motivare specificamente sulla tenuità e non può dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento.
- La difesa che invoca un "giustificato motivo" dovrebbe produrre elementi concreti (documentazione di attività lavorativa/volontaria svolta nello stesso luogo/periodo, testimoni, cause di necessità contemporanee) per dimostrare la corrispondenza fra l'oggetto portato e la funzione che si sostiene.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità valutativa sui fatti, ma questa va debitamente motivata: censure in Cassazione per carenza motivazionale relative alla tenuità sono fondate quando manchi una valutazione complessiva degli elementi probatori.
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