Cassazione Penale, Sentenza n. 28322/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28/01/2022 che, nel riesame, aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di Rende. L'impugnazione contestava (i) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 32 (deducendo che la conversazione intercorsa attestava un acquisto per uso esclusivamente personale e non per conto di terzi) e (ii) la mancanza della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati, lamentando che il tribunale aveva tratto argomenti astratti (carattere del reato) senza considerare il lungo periodo di inattività (periodo silente), la episodicità delle condotte e la contraddittorietà della motivazione circa la rilevanza economica dell'intermediazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: i gravi indizi sono stati adeguatamente spiegati con riferimento alle intercettazioni (in particolare alla telefonata dell'11/08/2020 in cui si trattava di 120 grammi, 100 per l'acquirente e 20 per un terzo) e al ruolo collegato del fornitore Coulibaly; inoltre il Tribunale ha motivato la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione sulla base dei rapporti con fornitori, del modus operandi, della mancanza di stabile occupazione e della funzione deterrente degli arresti e misure già eseguiti. L'ordinanza impugnata (sostituzione della misura con obbligo di dimora) resta dunque confermata. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Disciplina la responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte ha dato per acquisito che l'imputazione era formulata in concorso con altro soggetto (Coulibaly).
art. 73 co. 1 e 4 DPR 309/90
Norma principale in materia di stupefacenti riguardante la detenzione e il commercio: la misura cautelare è stata adottata in rapporto alla gravità indiziaria per reati di traffico/merce di stupefacenti.
art. 17 DPR 309/90
Richiamata per evidenziare l'assenza di autorizzazioni che giustifichino la detenzione/cessione; il Tribunale ha escluso che ricorrano ipotesi esimenti o autorizzazioni.
art. 75 DPR 309/90
Richiamata come riferimento alle ipotesi di uso personale/esenzione; il Tribunale ha valutato elementi tali da non ritenere applicabile l'eccezione del fatto di lieve entità per le quantità e il contesto.
art. 173 co. 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione difensiva nel ricorso (motivi esposti entro limiti essenziali): la Corte ha ricordato i limiti procedurali nella formulazione del ricorso per cassazione contro misure cautelari.
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020 (come prorogato)
Consente conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; il procedimento in Cassazione si è svolto con tale modalità, richiamata nella fase di deduzioni scritte.
art. 274 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio per le misure cautelari in relazione al pericolo di reiterazione: occorrono concretezza e attualità, desumibili da modalità del fatto e personalità dell'indagato; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato in tal senso.
art. 273 co. 1-bis e art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha evidenziato che il livello probatorio richiesto in sede cautelare (gravi indizi/idonea probabilità) è diverso e meno stringente rispetto a quello richiesto per la condanna (art. 192 comma 2). Ciò giustifica una valutazione indiziaria meno rigorosa in fase cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alla determinazione delle spese e sanzioni a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare il requisito dei gravi indizi non richiede la stessa precisione e concorrenza richiesta per la condanna definitiva: è sufficiente un quadro indiziario di qualificata probabilità.
- La Corte di legittimità, nei ricorsi contro misure personali, esercita un sindacato limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non può riaprire una rivalutazione di merito degli elementi di fatto.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) deve essere valutato in chiave prognostica: anche condotte risalenti possono autorizzare misure se permangono collegamenti, modalità operative o condizioni ambientali che rendono attuale il rischio di recidiva.
- La sussistenza di rapporti stabili con fornitori, il ruolo di intermediario e l'assenza di una fonte di reddito lecita sono elementi rilevanti per desumere la concretezza del pericolo di reiterazione.
- La mera episodicità o un periodo silente non escludono automaticamente il pericolo di recidiva se permangono indizi di propensione o condizioni che favoriscono la ripresa dell'attività illecita.
- Il giudice del riesame deve motivare concretamente la scelta della misura (proporzionalità e adeguatezza); se tale motivazione è logica e congrua, la Cassazione la confermerà salvo evidenti vizi di diritto o illogicità manifesta.
- Le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o in una diversa valutazione degli elementi indiziari sono inammissibili in Cassazione quando non prospettano specifiche violazioni di legge o illogicità macroscopiche.
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