Sentenza n. 626/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione, del decreto nr. K10/1005225/Area IV/Citt. del Ministero dell’Interno datato 12.08.2023, notificato in data 23.08.2023 ed avente ad oggetto il rigetto alla domanda di concessione della cittadinanza italiana, nonché di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per ritenuta insufficienza del reddito familiare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo il possesso della residenza legale ultradecennale. Il diniego era stato motivato con l'insufficienza del reddito familiare. Con il primo motivo è stata denunciata l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Con il secondo motivo sono stati dedotti il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che i redditi del ricorrente nei tre anni precedenti superavano il minimo richiesto e che l'Amministrazione non aveva adeguatamente esaminato la documentazione prodotta; è stata inoltre valorizzata la circostanza che la cittadinanza era stata concessa alla moglie sulla base dei medesimi elementi reddituali. Con il terzo motivo sono stati denunciati eccesso di potere ed erronea interpretazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in combinato disposto con l'art. 3 del d.P.R. n. 362/1994, per insufficienza della motivazione, mancata quantificazione della carenza reddituale e omessa considerazione dell'inserimento sociale del richiedente. Il TAR centrale aveva declinato la competenza in favore del TAR Lombardia. Nel corso del giudizio, il TAR Lombardia aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, evidenziando il fumus derivante dalla diversa valutazione del medesimo reddito familiare rispetto alla domanda della moglie. L'Amministrazione, nonostante i numerosi rinvii e il tempo trascorso, non ha concluso il riesame.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto dirimente che l'Amministrazione non avesse esercitato il dovere di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce degli elementi indicati nell'ordinanza cautelare e delle sopravvenienze reddituali eventualmente documentate. Secondo il Collegio, il mancato riesame, nonostante il provvedimento cautelare e i plurimi rinvii, legittima l'accoglimento della domanda di annullamento. Il TAR ha inoltre confermato la valutazione già espressa in sede cautelare: a fronte dell'identità del presupposto costituito dal reddito familiare, è irragionevole il diverso trattamento riservato al marito, al quale la cittadinanza era stata negata, rispetto alla moglie, alla quale era stata concessa. La valutazione riguarda l'operato complessivo dell'Amministrazione e non è superata dal fatto che la Prefettura avesse inizialmente espresso parere contrario sulla domanda della moglie. Il provvedimento è stato quindi annullato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per lo straniero legalmente residente in Italia da oltre dieci anni.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha denunciato la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza accoglie il ricorso sulla base del mancato riesame e dell'irragionevole disparità di trattamento, senza decidere autonomamente tale censura.
art. 3 d.P.R. 362/1994
È stato richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; la sentenza non ne esplicita una distinta interpretazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo accoglie la domanda cautelare disponendo il riesame della posizione alla luce di specifici elementi e l'Amministrazione omette di procedere al riesame nonostante il tempo trascorso e i rinvii, tale inerzia può fondare l'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
- Nella valutazione amministrativa di domande di cittadinanza fondate sulla residenza ultradecennale, la diversa decisione adottata nei confronti di componenti dello stesso nucleo familiare, sulla base del medesimo reddito familiare, deve essere sorretta da una giustificazione coerente; in mancanza, il diverso trattamento può integrare irragionevolezza e illegittimità.
- La valutazione della coerenza dell'azione amministrativa deve riferirsi all'operato complessivo dell'Amministrazione e non può essere esclusa dal solo fatto che un organo periferico abbia espresso un parere contrario, quando l'esito finale relativo a una situazione sostanzialmente identica sia stato favorevole.
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