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Sentenza

Sentenza n. 2176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, 16 luglio 2025, n. 1393, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione di un manufatto rurale e contro l'art. 61 delle N.T.A. del regolamento urbanistico comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano l'ordine di demolizione n. 283 del 14 ottobre 2024, relativo a un manufatto di circa 25 mq realizzato in zona rurale vincolata sulla base di una CILA, nonché l'art. 61 delle N.T.A. del regolamento urbanistico comunale. Sostenevano, in primo luogo, che l'opera fosse un manufatto precario riconducibile all'art. 41, comma 8, della legge regionale Toscana n. 1/2005 e all'art. 7 del regolamento regionale n. 5/2007, e che la disciplina comunale non potesse escludere manufatti destinati ad attività agricola amatoriale. Deducevano inoltre l'illegittimità dell'art. 61 delle N.T.A. per contrasto con la disciplina regionale. Con il terzo motivo lamentavano la tardività dell'ordine demolitorio, invocando l'applicazione alla CILA dei limiti temporali previsti per la SCIA dall'art. 19 della legge n. 241/1990, nonché violazione degli artt. 6-bis e 27 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell'art. 193 della legge regionale Toscana n. 65/2014, oltre a carenza di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà e illogicità. Il manufatto era costituito da basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi e aperture finestrate, ed era destinato stabilmente al deposito di attrezzi per esigenze agricole amatoriali.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi, rilevando che la disciplina regionale distingue tra aziende agricole, alle quali è garantita una possibilità minima di installazione di manufatti precari anche in assenza di previsione urbanistica comunale, e soggetti diversi, per i quali l'ammissibilità dell'intervento è rimessa alla pianificazione comunale. Il Comune poteva quindi riservare tali manufatti alle aziende agricole professionali. L'art. 58 delle N.T.A. individuava infatti nelle aziende agricole il paradigma soggettivo della disciplina del paesaggio rurale; l'art. 61, letto sistematicamente, consentiva soltanto interventi funzionali alle attività delle aziende agricole e non manufatti per esigenze amatoriali. Tale scelta non è stata ritenuta irragionevole né in contrasto con la normativa regionale. Il manufatto, inoltre, non possedeva i caratteri della precarietà, perché strutturalmente stabile e destinato a soddisfare esigenze non temporanee: doveva quindi qualificarsi come nuova costruzione, necessitante di permesso di costruire. Anche il terzo motivo è stato respinto. Poiché l'intervento era ontologicamente estraneo all'ambito applicativo della CILA e della SCIA, la comunicazione era priva di efficacia abilitativa e non potevano applicarsi né il termine di trenta giorni per il potere inibitorio né il termine di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio. L'opera doveva considerarsi realizzata senza titolo edilizio e il Comune poteva esercitare in ogni momento il potere repressivo ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Le interlocuzioni informali tra il tecnico dei proprietari e l'ufficio comunale non erano idonee a fondare un affidamento tutelabile. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001

    La realizzazione di un manufatto stabilmente infisso o destinato a esigenze non temporanee costituisce nuova costruzione e richiede il permesso di costruire.

  • artt. 6, 6-bis e 37, ultimo comma, d.P.R. n. 380/2001

    I regimi edilizi semplificati della CILA e della SCIA non si applicano agli interventi che, per la loro natura, richiedono un diverso titolo abilitativo; la comunicazione resta priva di efficacia sostanziale.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    Consente l'esercizio del potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi realizzati al di fuori dell'ambito applicativo del titolo dichiarativo utilizzato.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Costituisce la base del potere repressivo esercitato mediante ordine di demolizione per interventi realizzati senza il necessario permesso di costruire.

  • art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990

    Il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio relativo alla SCIA non si applica quando l'intervento è estraneo, già in astratto, all'ambito della SCIA o della CILA.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Il termine di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio non governa la repressione di un abuso realizzato senza un titolo edilizio sostanzialmente efficace.

  • art. 41, comma 8, l.r. Toscana n. 1/2005

    Subordina l'installazione dei manufatti precari alle condizioni previste dal regolamento attuativo e dagli strumenti urbanistici comunali.

  • art. 7 regolamento regionale Toscana n. 5/2007

    Prevede l'installazione dei manufatti precari nei casi disciplinati dagli strumenti urbanistici e garantisce comunque tale possibilità alle aziende agricole.

  • art. 61 N.T.A. del regolamento urbanistico comunale

    Nel regime urbanistico applicabile ratione temporis non consentiva manufatti precari destinati a esigenze agricole amatoriali, limitando gli interventi a quelli funzionali alle aziende agricole.

Massime di principio

  • La disciplina regionale che consente l'installazione di manufatti precari distinguendo tra aziende agricole e altri soggetti rimette agli strumenti urbanistici comunali la regolazione degli interventi riferiti ai soggetti diversi dalle aziende agricole; il Comune può quindi ammettere tali manufatti soltanto per attività agricole professionali, senza violare la normativa sovraordinata.
  • Un manufatto non è precario per la sola qualificazione formale o per la temporaneità dichiarata dell'uso: la precarietà richiede caratteristiche strutturali e funzionali tali da rendere l'opera destinata alla rimozione al cessare dell'esigenza contingente. Un volume stabile, con fondazione o basamento, copertura e aperture, destinato a deposito permanente, integra una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
  • Quando un intervento è ontologicamente estraneo all'ambito applicativo della CILA o della SCIA e richiede un diverso titolo edilizio, la comunicazione presentata è priva di efficacia abilitativa sostanziale. L'amministrazione può quindi reprimere l'abuso senza essere vincolata dal termine per l'esercizio del potere inibitorio previsto per i procedimenti dichiarativi né dal termine per l'annullamento d'ufficio.
  • La distinzione tra controllo dell'ammissibilità o completezza di una CILA o SCIA, soggetto ai termini propri del modello dichiarativo, e potere generale di vigilanza edilizia consente all'amministrazione di intervenire in ogni momento quando l'attività sia stata realizzata al di fuori dell'ambito legale del titolo semplificato, configurandosi come edificazione sine titulo.
  • Interlocuzioni informali tra il tecnico del privato e gli uffici comunali, prive di natura provvedimentale, non fondano un affidamento tutelabile sulla conformità urbanistico-edilizia dell'opera e non impediscono l'esercizio del potere vincolato di repressione dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoAutotutela decisoria

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