Sentenza n. 10/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA PREFETTURA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI - Prot. Uscita n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- (ALL. B), con il quale è stata disposta la REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA catg. “CE” n. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS-.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della patente di guida e di ogni altro documento di guida, disposta a seguito della contestazione di circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente
Esito
Favorevole al ricorrente (conducente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 218, comma 6, del codice della strada, poiché la revoca era fondata sulla precedente sospensione della patente, a sua volta illegittima; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e omessa considerazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Andria che aveva sospeso l’efficacia del verbale e dell’ordinanza di sospensione; sussistenza dello stato di necessità ai sensi dell’art. 4 l. n. 689/1981 e dell’art. 54 c.p., in relazione alla seconda contestazione intervenuta mentre il ricorrente si recava presso un cantiere per segnalata situazione di pericolo; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. La vicenda originava da un controllo del 29 ottobre 2024, durante il quale il ricorrente, seduto al posto di guida di un veicolo fermo e non di sua proprietà, in un’area retrostante una stazione di servizio non soggetta a pubblico transito, consumava una birra e risultava avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non a 0,8 g/l. Successivamente, il 30 novembre 2024, veniva contestata la circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente; sulla base di tale verbale la Prefettura adottava la revoca impugnata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca e i provvedimenti presupposti. Ha ritenuto che la contestazione della guida in stato di ebbrezza nei confronti di una persona trovata all’interno di un veicolo fermo sia legittima solo quando le circostanze concrete rendano plausibile che vi sia stata immediatamente prima una condotta di guida in stato di alterazione, oppure che il soggetto stia per riprendere la marcia in tali condizioni. Nel caso esaminato, il ricorrente si trovava da almeno venti minuti in un veicolo spento, in un’area non soggetta a pubblico transito, vicino alla propria abitazione, mentre consumava la bevanda sul posto e in compagnia dell’intestatario del veicolo. Tali elementi escludevano, secondo il Collegio, una condotta attiva di circolazione e rendevano dubbio che il ricorrente avesse precedentemente guidato in stato di ebbrezza o intendesse riprendere la marcia. Ne conseguiva l’illegittimità della sospensione della patente. La revoca successiva, prevista per la circolazione abusiva durante un valido periodo di sospensione, risultava quindi fondata su un presupposto illegittimo. Le ulteriori censure non sono state specificamente esaminate, essendo sufficiente l’accoglimento della censura relativa all’illegittimità del presupposto. Spese processuali compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 186, comma 1, lettera a), d.lgs. 285/1992
tasso alcolemico superiore a 0,5, ma non a 0,8 g/l
La disciplina della guida in stato di ebbrezza e la relativa sospensione della patente presuppongono un accertamento riferibile a una concreta condotta di guida idonea a porre in pericolo l’incolumità degli utenti della strada.
art. 186, comma 2, lettera a), d.lgs. 285/1992
Quando il soggetto è trovato all’interno di un veicolo fermo, la contestazione è legittima solo se le circostanze consentono di ritenere plausibile una precedente condotta di guida in stato di ebbrezza o l’imminente ripresa della marcia in condizioni di alterazione.
art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992
circolava abusivamente ... nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a tempo determinato
La revoca della patente per circolazione abusiva presuppone un valido accertamento della circolazione durante un periodo di sospensione efficacemente e legittimamente disposto.
art. 219, comma 3-bis, d.lgs. 285/1992
non potrà conseguire una nuova patente se non dopo almeno due anni dalla definitività del provvedimento
La disposizione stabilisce il periodo minimo per conseguire una nuova patente in caso di revoca, ma la sua applicazione presuppone la legittimità della revoca.
art. 4 l. 24 novembre 1981, n. 689
Invocato dal ricorrente in relazione allo stato di necessità, ma non oggetto di una specifica statuizione, essendo stato accolto il ricorso per l’illegittimità del presupposto della revoca.
art. 54 c.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla necessità di recarsi presso il cantiere per fronteggiare una situazione di pericolo, ma non oggetto di una specifica statuizione.
Massime di principio
- La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza non può fondarsi sul solo accertamento del tasso alcolemico effettuato su una persona trovata all’interno di un veicolo fermo: occorrono circostanze concrete che rendano plausibile una precedente condotta di guida in stato di alterazione o l’imminente ripresa della marcia in tali condizioni.
- Quando il veicolo è spento e staziona da un apprezzabile intervallo temporale in un’area non soggetta a pubblico transito, la presenza della persona al posto di guida e il risultato dell’alcoltest non sono, da soli, sufficienti a dimostrare una condotta di guida rilevante ai fini dell’art. 186 del codice della strada.
- La revoca della patente per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione presuppone la validità della sospensione: se il provvedimento sospensivo è illegittimo perché manca una condotta di guida in stato di ebbrezza, anche la successiva revoca, fondata sulla violazione dell’art. 218, comma 6, del codice della strada, deve essere annullata.
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