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Ordinanza

Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 5Q

Declaratoria d’illegittimità – previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento per formalizzare l’istanza di visto per motivi di studiononchè per concludere il relativo procedimento.

Giustizia amministrativa202513747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse, rilevando che la Rappresentanza diplomatica di Islamabad aveva già riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento e convocato il ricorrente. La pronuncia cautelare non decide nel merito l'eventuale illegittimità originaria del silenzio né l'esito della domanda di visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza di visto per motivi di studio e concludere il relativo procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento necessario a formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio e a concludere il relativo procedimento. Nelle more dell'esame dell'istanza cautelare, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; la relativa istanza è stata respinta perché, nelle more, è venuta meno l'attualità dell'interesse cautelare a ottenere l'appuntamento.

Massime di principio

  • La sopravvenuta convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, quando soddisfa la richiesta di appuntamento oggetto della tutela cautelare, determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla misura cautelare e ne giustifica il rigetto, senza necessità di esaminare nel merito i presupposti cautelari.
  • Il riscontro positivo dell'amministrazione alla richiesta di appuntamento non equivale alla definizione del procedimento sostanziale cui l'appuntamento è funzionale: la pronuncia cautelare che rileva tale sopravvenienza non decide sull'accoglimento della domanda di visto.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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