Cassazione Penale, Ordinanza n. 19466/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per il delitto di furto in abitazione. Con l'unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), e 533, comma 1, c.p.p., sostenendo in sostanza che i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato le prove, travisato il compendio probatorio e ricostruito in modo non corretto i fatti, con conseguente carenza della prova della responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo, così formulato, sollecitasse una rivalutazione del merito e una lettura alternativa degli elementi di fatto, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre ha rilevato che il dedotto travisamento della prova non era stato articolato nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo stata indicata la decisività della prova asseritamente travisata. La motivazione della sentenza impugnata è stata invece ritenuta congrua e immune da vizi logici e giuridici.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indica il delitto per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile nei giudizi di merito.
art. 606, lett. b), c.p.p.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 606, lett. e), c.p.p.
È stata invocata come norma sul vizio di motivazione dedotto nel ricorso.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
art. 533, comma 1, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di affermazione della responsabilità penale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione degli elementi probatori né una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico: occorre indicare l'atto processuale rilevante, il dato probatorio incompatibile con la sentenza, la prova della sua esistenza e le ragioni della decisività rispetto alla tenuta logica della motivazione.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente adeguata.
- La mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, ritenuta più favorevole al ricorrente, non integra di per sé un vizio di legittimità.
- Quando la sentenza di merito espone in modo coerente le ragioni della decisione e utilizza corretti criteri giuridici per affermare la responsabilità, il ricorso che si limiti a contestare la valutazione del fatto è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19414/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19449/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19450/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19451/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19452/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19453/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →