Sentenza del 28/03/2019 n. 3491 - Comm. Trib. Prov. Catania
Cartella - mancata notifica - vizio della riscossione - irrilevanza degli effetti giuridici del ruolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la mancata notifica della cartella rende viziata l'azione amministrativa di riscossione e impedisce al ruolo di produrre effetti giuridici nei confronti del contribuente. In assenza di una valida notificazione, la pretesa non può essere efficacemente fatta valere mediante gli atti esecutivi o cautelari conseguenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il vizio dell'attività di riscossione derivante dall'omessa notifica della cartella di pagamento. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, il concessionario deve notificare la cartella al debitore iscritto a ruolo. La mera formazione o iscrizione del ruolo non è sufficiente a produrre effetti nella sfera giuridica del contribuente, poiché questi deve essere portato a conoscenza della pretesa mediante la rituale notificazione della cartella.
Norme richiamate
Art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
Il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo.
La notificazione della cartella è un adempimento imprescindibile per rendere conoscibile la pretesa tributaria e consentire al ruolo di produrre effetti nella sfera giuridica del contribuente.
Massime di principio
- La sola iscrizione a ruolo non rende automaticamente efficace la pretesa nei confronti del contribuente: è necessaria la notifica della cartella di pagamento.
- Quando la cartella non è stata validamente notificata, gli atti successivi della riscossione possono essere contestati per vizio derivato, salvo che l'amministrazione dimostri una precedente e valida conoscenza dell'atto secondo le regole applicabili.
- In una situazione analoga occorre verificare concretamente l'esistenza, la data, il contenuto e la regolarità della notifica, poiché da tali elementi dipendono la decorrenza dei termini di impugnazione e la legittimità degli atti esecutivi.
- La mancata notifica incide sulla validità dell'azione di riscossione, ma non equivale necessariamente all'estinzione del credito tributario: può restare possibile una nuova notificazione o l'adozione di atti validi, purché non siano maturate decadenze o prescrizioni.
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