Cassazione Civile, Ordinanza n. 23020/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici, laureatisi in medicina e iscrittisi a scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1990, ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla tardiva e incompleta attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, l'erroneità della determinazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che il consolidato orientamento dovrebbe essere rimeditato alla luce di oscillazioni giurisprudenziali in altre questioni affini e, in subordine, chiedendo la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con il secondo motivo hanno censurato un obiter dictum della sentenza d'appello, riconoscendone però l'irrilevanza decisoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché contrario a un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sul compenso dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che aveva riconosciuto una borsa di studio solo ai titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, richiamando la giurisprudenza UE già intervenuta su fattispecie identiche e osservando che la materia della prescrizione non è armonizzata e che, nel caso concreto, lo Stato non aveva reso più difficile l'esercizio del diritto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché rivolto contro un'affermazione meramente obiter. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando contrasta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
art. 100 c.p.c.
l'impugnazione di un obiter dictum è inammissibile per carenza di interesse.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la palese e inescusabile infondatezza del ricorso giustifica la condanna per abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo a favore dei soggetti muniti di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
Direttiva 75/362/CEE
insieme alle altre direttive richiamate, costituiva la base dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 75/363/CEE
insieme alle altre direttive richiamate, costituiva la base dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
ha introdotto l'obbligo di adeguata remunerazione per i medici ammessi ai corsi di specializzazione.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha dato tardiva e parziale attuazione alle direttive sul compenso dei medici specializzandi.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive europee sui compensi dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999.
- In materia di prescrizione dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, la disciplina non è armonizzata: gli Stati membri possono opporre la prescrizione purché il termine sia ragionevole e non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è superfluo quando la questione sia già stata risolta dalla giurisprudenza unionale in modo identico e non vi siano elementi nuovi idonei a giustificare un diverso intervento.
- L'impugnazione di una statuizione meramente obiter non è ammissibile se la censura è priva di interesse concreto all'esito del giudizio.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e contrario a consolidata giurisprudenza può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
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