Sentenza del 09/12/2020 n. 3922 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa - Soggetto passivo - Doppia imposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposizione dell'imposta unica sulla raccolta di scommesse a quota fissa: l'Italia assoggetta a tassazione i Centri di Trasmissione dei dati ubicati in Italia e, in via sussidiaria e solidale, gli operatori di scommesse (mandanti) stabiliti in altri Stati membri, indipendentemente dalla loro sede e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse. Il ricorrente contestava la compatibilità di tale regime con la libertà di prestazione di servizi (art. 56 TFUE) e la possibilità che ciò determini doppia imposizione.
La decisione
La Corte di Giustizia UE ha ritenuto che l'art. 56 TFUE non osti a una normativa nazionale che assoggetti a imposta i Centri di Trasmissione dei dati stabiliti nello Stato membro e, in solido e eventualmente, gli operatori di scommesse mandanti stabiliti in altro Stato membro, a prescindere dalla loro sede e dall'assenza di concessione. È stato affermato che il bookmaker estero può subire doppia imposizione in base alla normativa italiana e che gli Stati membri non sono obbligati ad adeguare i propri sistemi fiscali per eliminare la doppia imposizione risultante dall'esercizio parallelo della competenza fiscale.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1998
Le disposizioni che regolano l'imposta unica sulla raccolta delle scommesse possono essere applicate a tutti gli operatori del settore, compresi soggetti stabiliti in altri Stati membri qualora vi sia un collegamento operativo (es. centri di trasmissione dati) con il territorio italiano.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
L'art. 56 non impedisce che uno Stato membro assoggetti a imposta attività connesse al suo territorio anche quando gli operatori sono stabiliti in un altro Stato membro, purché la normativa nazionale non configuri una discriminazione diretta o indiretta ingiustificata nei confronti dei fornitori di servizi di altri Stati membri.
Massime di principio
- Una normativa nazionale che tassa attività connessa al territorio (es. centri di trasmissione dati situati nello Stato) può colpire anche operatori stabiliti all'estero senza violare automaticamente l'art. 56 TFUE, se la regola è neutrale e non discriminatoria.
- La presenza di doppia imposizione tra Stati membri è possibile e gli Stati non hanno l'obbligo, ai sensi del diritto UE, di armonizzare i propri regimi fiscali per evitarla; la soluzione spetta normalmente a convenzioni bilaterali o a meccanismi di cooperazione fiscale.
- In casi analoghi conviene valutare il collegamento reale con il territorio (nexus) — p. es. se l'attività imponibile si svolge tramite infrastrutture locali — per contestare l'imposizione o per limitarne la portata.
- La responsabilità solidale prevista dalla normativa nazionale può estendersi agli operatori esteri mandanti; pertanto gli operatori dovrebbero verificare i rischi di responsabilità indiretta e le clausole contrattuali con i gestori locali.
- Per ridurre o eliminare la doppia imposizione è opportuno verificare l'esistenza di convenzioni contro le doppie imposizioni tra gli Stati interessati, eventuali crediti d'imposta domestici, o chiedere accordi amministrativi (mutual agreement procedures) tra amministrazioni fiscali.
- Se si contesta la compatibilità con il diritto UE, la contestazione dovrebbe concentrarsi su elementi di discriminazione effettiva o su applicazioni non proporzionate della norma nazionale, non sul mero fatto della tassazione extraterritoriale.
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