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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18934/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva negato l'ipotesi attenuata della ricettazione, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo un unico motivo: errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era inammissibile perché si limitava a riproporre, senza una critica argomentata specifica, le doglianze già formulate in appello e già puntualmente respinte dal giudice di merito. La motivazione di merito era stata ritenuta adeguata e fondata sul valore del bene ricettato e sui plurimi precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La Corte richiama la richiesta di riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, ma rileva che la motivazione di merito che la escludeva era congrua, valorizzando il valore del bene e i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, oggetto del giudizio di legittimità in relazione alla richiesta di applicazione della fattispecie attenuata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata e non apparente, idonea a individuare errori di diritto o vizi motivazionali effettivi della decisione di merito.
  • Il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata della ricettazione può essere sorretto, sul piano motivazionale, dal valore del bene ricettato e dai precedenti penali dell'imputato, se tali elementi sono logicamente valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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