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Sentenza

Sentenza n. 5415/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del decreto n. 3608 del 27.11.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia; - del decreto n. 3635 del 29.11.2024, di rettifica della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia; - del decreto 3655 del 02.12.2024 recente l’assegnazione della provincia per i vincitori destinatari di contratto sulla classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia; - del decreto 66157 del 05.12.2024 recente l’assegnazione della sede ai vincitori destinatari di contratto sulla classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia con l’avviso di immissione in servizio; - del decreto n. 3792 del 18.12.2024, di rettifica della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia; - del decreto n. 3834 del 20.12.2024, recante lo scorrimento della graduatoria nonché avviso per le operazioni finalizzate all’immissione in ruolo del personale docente con contratto a tempo indeterminato A.S. 2024/2025 destinato ai candidati vincitori della classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lombardia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il Decreto Ministeriale n. 205/2023 ed il Decreto Dipartimentale n. 2575/2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202501441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito, successive rettifiche, assegnazioni di provincia e sede, nonché scorrimento della graduatoria del concorso per la classe A022 nella Regione Lombardia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per la classe A022 e titolare di un punteggio complessivo di 189,50, ha impugnato la graduatoria e gli atti conseguenti, lamentando di non essere stata inclusa tra i vincitori nonostante il punteggio fosse superiore a quello di alcuni candidati inseriti in graduatoria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13 del d.m. n. 206/2023 e dell'art. 3 del bando, nonché eccesso di potere, sostenendo che la graduatoria fosse stata formata in numero pari ai posti banditi senza rendere comprensibili le riserve applicate e senza consentire di verificare l'eventuale possibilità di scorrimento durante il periodo di efficacia della graduatoria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 e ulteriori profili di eccesso di potere, lamentando la mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori e l'impossibilità di verificare se, a seguito delle rinunce intervenute, spettasse anche a lei lo scorrimento. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l'acquisizione dell'elenco definitivo degli idonei con l'indicazione delle riserve, ma l'amministrazione ha depositato soltanto la graduatoria dei vincitori, recante sigle non sufficienti a chiarire la posizione della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendolo privo di legittimazione passiva nelle controversie relative ai concorsi banditi dall'amministrazione scolastica. Nel merito ha accolto le doglianze relative all'insufficiente esplicitazione della posizione della ricorrente rispetto ai candidati vincitori con punteggio inferiore. Il deposito della sola graduatoria dei vincitori, con l'indicazione delle lettere "S", "N", "E", "M" e "P", non ha consentito di comprendere se i candidati con punteggio inferiore fossero legittimamente destinatari di una riserva, né di verificare se la ricorrente avesse titolo all'inclusione tra i vincitori. Il Collegio ha precisato che tale carenza non dimostra automaticamente che la ricorrente dovesse essere proclamata vincitrice, ma rende illegittimi gli atti per insufficiente motivazione e per mancato approfondimento istruttorio delle circostanze decisive. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati nei limiti dell'interesse della ricorrente. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., l'amministrazione è stata condannata a emanare entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza un atto nel quale individui i docenti vincitori con punteggio inferiore a 189,50, specifichi per ciascuno la ragione della riserva e consenta alla ricorrente di accedere agli atti comprovanti il possesso dei requisiti di riserva. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 13 d.m. n. 206/2023

    La disposizione è stata invocata in relazione alla formazione della graduatoria, al numero dei candidati inclusi e all'applicazione delle riserve di posti.

  • art. 3 del bando di concorso

    È stato invocato con riferimento alla composizione e all'efficacia della graduatoria e alla possibilità di procedere allo scorrimento.

  • art. 19 d.lgs. n. 33/2013

    È stato invocato per sostenere l'obbligo di pubblicare la graduatoria e l'elenco degli idonei non vincitori.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza istruttoria per preannunciare la valutazione processuale dell'eventuale inerzia dell'amministrazione nel deposito dei documenti.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Utilizzato per imporre all'amministrazione l'adozione di un atto contenente gli elementi necessari a verificare la posizione della ricorrente rispetto ai vincitori e alle riserve.

Massime di principio

  • In una graduatoria concorsuale, l'indicazione di mere sigle relative alle riserve non è sufficiente quando non consente al candidato pretermesso di comprendere la posizione dei vincitori con punteggio inferiore e di verificare la legittimità della loro inclusione.
  • Quando un candidato contesta la mancata inclusione tra i vincitori deducendo di avere un punteggio superiore a quello di altri candidati graduati, l'amministrazione deve rendere conoscibili le ragioni specifiche dell'eventuale riserva applicata a ciascun candidato con punteggio inferiore.
  • La mancata dimostrazione del diritto del ricorrente all'inclusione in graduatoria non esclude l'illegittimità degli atti quando questi non contengano gli elementi necessari per verificare tale diritto; in tal caso il giudice può annullare gli atti nei limiti dell'interesse e ordinare la riedizione chiarificatrice dell'attività amministrativa.
  • L'amministrazione scolastica, a fronte di un ordine istruttorio, deve depositare l'elenco completo degli idonei e l'indicazione delle riserve rilevanti; il deposito della sola graduatoria dei vincitori non soddisfa l'obbligo istruttorio quando la controversia riguarda proprio la posizione degli idonei non vincitori e le ragioni delle precedenze.
  • Il giudice amministrativo può ordinare, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., l'adozione entro un termine prefissato di un atto contenente gli elementi necessari a verificare la posizione del ricorrente, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione finale spettantele.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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