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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14993/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio (artt. 110, 81 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990). D'Urso censurava la valutazione delle intercettazioni e l'attribuzione di responsabilità per il trasporto/occultamento della droga, nonché la mancata applicazione della fattispecie di minore entità e errori nella determinazione della pena e delle attenuanti. Volzone contestava l'identificazione nelle intercettazioni e la ritenuta qualità di fornitore/organizzatore (anche per l'uso della pizzeria come centro logistico) e chiedeva il riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di specificità e per essere, in larga parte, mere rivalutazioni del merito già adeguatamente motivate dai giudici di merito (doppia conforme). Ha ritenuto congrua la valutazione probatoria della Corte d'appello: D'Urso è stato ritenuto coinvolto perché il luogo e la modalità di occultamento (33 g cocaina e circa 193 g hashish nascosti nell'intercapedine del gruppo ottico dell'auto) corrispondevano a quanto suggerito nelle intercettazioni; Volzone è stato ritenuto fornitore per il quadro indiziario coordinato (linguaggio criptico, ruolo dell'intermediario, uso della pizzeria, rapporti debitori). La Corte ha inoltre condiviso il rigetto della qualificazione come fatto di lieve entità, richiamando la valutazione complessiva di quantitativi, tipologie di sostanze e modalità organizzative. Sono state confermate le statuizioni di merito e disposti oneri di spese a carico dei ricorrenti e il versamento alla Cassa delle ammende per €3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per la responsabilità in concorso; la Corte non ha ritenuto violata l'applicazione, avendo valorizzato la partecipazione coordinata degli imputati nella condotta illecita.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamata in relazione alla pena per il concorso di persone; la Corte ha confermato l'applicazione in linea con la valutazione della responsabilità concorrente.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma centrale per la distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione ai fini di spaccio, nonché per la fattispecie di lieve entità (comma 5). La Corte ha interpretato la norma richiedendo una valutazione complessiva degli indici previsti (quantitativi, tipologia di sostanze, modalità di occultamento, struttura organizzativa), escludendo la lieve entità nel caso concreto.

  • art. 73, commi 1-bis e 5 d.P.R. 309/1990

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che i criteri del comma 5 non fossero soddisfatti alla luce dei quantitativi e della modalità organizzativa del reato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza difensiva (presunta violazione procedurale); la Corte ha ritenuto assenti profili di illegittimità procedurale significativi e ha valutato correttamente le risultanze probatorie.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Articolo invocato con riferimento ai vizi della motivazione. La Corte ha applicato il principio della specificità dei motivi di cassazione (art. 606) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi che non indicavano in modo puntuale i profili di carenza motivazionale.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena. La Corte ha ribadito che il giudice può valorizzare anche un solo elemento rilevante nella valutazione delle attenuanti e ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che non ha riconosciuto attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, come disposto dalla Corte.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha evidenziato che non sussistono elementi per ritenere colpa dei ricorrenti nell'origine dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente riproporre in termini generici i motivi già decisi dai giudici di merito; vanno indicati punti determinati della decisione e gli elementi concreti che ne dimostrano il vizio.
  • La doppia conforme (pronuncia di primo e secondo grado concordi) forma un unico corpo argomentativo difficile da scalfire in cassazione, salvo la dimostrazione di vizi logici o norme applicate erroneamente.
  • Per distinguere detenzione per uso personale da detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5) il giudice valuta complessivamente quantitativi, tipologie di sostanze, modalità di occultamento e elementi di organizzazione; è necessario fornire elementi concreti per contestare tale valutazione.
  • Intercettazioni e linguaggio allusivo (codici, riferimenti a luoghi/attività) possono legittimamente concorrere, se coordinati e verificati, a formare un quadro indiziario idoneo all'identificazione e alla qualificazione del ruolo dell'imputato.
  • L'utilizzo di un’attività imprenditoriale come punto di riferimento logistico, l'impiego di intermediari e schemi di riscossione sono indici rilevanti di organizzazione non episodica e ostano al riconoscimento della lieve entità.
  • Sulle circostanze attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno o pochi elementi ritenuti prevalenti; la semplice richiesta di attenuanti senza elementi nuovi difficilmente determina la riforma della pena in cassazione.
  • Le questioni di fatto e di apprezzamento probatorio restano prerogativa del giudice di merito e possono essere censurate in cassazione solo se emerge un vizio di motivazione grave, specifico e logicamente insuperabile.

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