Sentenza n. 4364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 06594/2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per asserita cessione, totale o parziale, a terzi
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario ERP)
Prevale il privato
La controversia
L’assegnatario aveva impugnato la decadenza dall’alloggio ERP disposta da Roma Capitale ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), l.r. n. 12/1999, sostenendo che non vi fosse stata alcuna cessione dell’alloggio. L’immobile assegnato, identificato come interno n. 7, era stato materialmente accorpato e catastalmente fuso con l’interno n. 6, occupato dal figlio dell’assegnatario, il quale costituiva un autonomo nucleo familiare. Il ricorrente deduceva violazione della disciplina sulla decadenza, difetto e insufficienza di motivazione, omessa valutazione delle controdeduzioni, mancata individuazione del soggetto cessionario, erronea ricostruzione dei fatti, mancata partecipazione procedimentale e incompetenza del dirigente, ritenendo necessario un provvedimento del Sindaco o del direttore del dipartimento competente. Il TAR respingeva il ricorso. In appello l’interessato deduceva, tra l’altro, omessa pronuncia, carenza motivazionale, violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), l.r. n. 12/1999 e incompetenza funzionale e sostanziale dell’autore dell’atto. Contestava inoltre l’utilizzabilità della documentazione depositata in primo grado e non nuovamente prodotta in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto la censura relativa all’utilizzabilità della documentazione prodotta in primo grado, affermando che il fascicolo di primo grado e i relativi depositi fanno parte del materiale processuale rimesso al giudice d’appello senza necessità di nuovo deposito, fermo il divieto di produzione di nuovi documenti in appello previsto dall’art. 104, comma 2, c.p.a. Ha poi respinto il motivo di incompetenza: in applicazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, gli atti di decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP rientrano nelle funzioni gestionali dirigenziali e non richiedono una delega ad hoc, non essendo state fornite concrete evidenze di carenze attributive dell’ufficio competente. Ha respinto anche le censure relative alla partecipazione procedimentale, poiché l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento, consentito la presentazione di memorie e documenti e dato conto nel provvedimento della nota di contestazione presentata dall’interessato; non era necessario confutare analiticamente ogni argomento difensivo. Ha invece accolto la censura relativa al difetto di motivazione. L’amministrazione aveva fondato la decadenza sulla “cessione a terzi” dell’alloggio, ma si era limitata a richiamare l’accorpamento dei due appartamenti e la presenza del figlio nell’immobile unificato, senza chiarire in che modo tali circostanze integrassero una cessione totale o parziale dell’alloggio ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), l.r. n. 12/1999. Il provvedimento non spiegava se l’assegnatario avesse perso, in tutto o in parte, la disponibilità materiale dell’immobile, né chiariva il rilievo della circostanza che l’assegnatario continuasse a occupare l’alloggio e che la stessa relazione del gestore sembrasse riferire l’assegnazione agli originari interni n. 6 e n. 7. I richiami ad altre disposizioni regionali sui requisiti dell’assegnazione erano rimasti generici e non sviluppati. L’appello è stato quindi parzialmente accolto; la sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato accolto e il provvedimento di decadenza è stato annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello non implica l’obbligo di ridepositare la documentazione già presente nel fascicolo di primo grado, che resta parte del materiale processuale sottoposto al giudice d’appello.
art. 94 c.p.a.
Il principio per cui il fascicolo di primo grado resta acquisito al giudizio d’appello opera anche rispetto alla copia della sentenza impugnata, secondo il richiamo alla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria.
art. 4 d.lgs. n. 165/2001
Ribadisce la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali.
art. 107 d.lgs. n. 267/2000
«tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale»
La decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP costituisce atto gestionale spettante alla dirigenza, salvo specifica attribuzione legislativa o statutaria agli organi politici.
art. 13, comma 1, lett. a), l.r. n. 12/1999
«L’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa decade automaticamente dall’assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell’accertamento da parte dell’ente gestore di una delle seguenti condizioni: a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli»
La decadenza per cessione richiede che il provvedimento esponga in modo chiaro e comprensibile gli elementi concreti dai quali risulti una cessione totale o parziale dell’alloggio, ossia una perdita effettiva, totale o parziale, della disponibilità dell’immobile da parte dell’assegnatario.
art. 11, comma 2, l.r. n. 12/1999
Il mero richiamo ai requisiti di permanenza nell’assegnazione non è sufficiente a motivare la decadenza se l’amministrazione non chiarisce il loro concreto rilievo nella fattispecie.
art. 104, comma 2, c.p.a.
La documentazione già depositata in primo grado resta acquisita al processo d’appello; il limite riguarda la produzione di documenti nuovi.
Massime di principio
- La decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per cessione totale o parziale a terzi richiede una motivazione chiara e concreta sull’effettiva cessione, non essendo sufficiente il mero richiamo all’accorpamento materiale o catastale dell’immobile e alla presenza di un familiare nell’alloggio.
- Quando l’assegnatario continua a occupare l’immobile, il provvedimento che contesta una cessione deve spiegare in che modo si sia verificata una perdita, totale o parziale, della disponibilità dell’alloggio da parte dell’assegnatario.
- Gli atti di decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP rientrano, in assenza di una specifica diversa attribuzione normativa o statutaria, nelle funzioni gestionali della dirigenza e non in quelle di indirizzo politico del Sindaco.
- Il rispetto del contraddittorio procedimentale è assicurato dalla comunicazione di avvio e dalla possibilità effettiva di presentare memorie e documenti; l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento dell’interessato, purché il provvedimento dia conto delle difese rilevanti.
- Nel giudizio d’appello il fascicolo di primo grado e i documenti già depositati restano acquisiti al materiale processuale senza necessità di nuovo deposito; il divieto previsto dall’art. 104, comma 2, c.p.a. riguarda la produzione di documenti nuovi.
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