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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento n prot -OMISSIS- del 16/01/2024 notificato il 15/04/24 con il quale il Prefetto della Provincia di Avellino ha fatto divieto al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente e di tutti quegli atti prodromici alla indicata determinazione.

Giustizia amministrativa202400951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 R.D. n. 773/1931, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che l'Amministrazione avesse valorizzato esclusivamente la sua presenza, il 31 luglio 2023, nelle pertinenze dell'abitazione di una persona sottoposta alla detenzione domiciliare dopo condanne per omicidio doloso e associazione di stampo mafioso. Secondo il ricorrente, egli si trovava all'esterno dell'abitazione per incontrare il figlio del detenuto e consegnargli documenti o fornirgli assistenza per la riscossione di un vaglia postale, senza intenzione di incontrare il detenuto; inoltre, l'episodio non sarebbe stato adeguatamente rapportato alla sua affidabilità, alla sua personalità e all'effettiva incidenza sulla capacità di fare buon uso delle armi. In rito, il ricorrente ha sostenuto la tempestività del ricorso, depositato il 12 giugno 2024, e che la costituzione dell'Amministrazione senza eccezioni avesse sanato il vizio di notifica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notificazione. Il provvedimento prefettizio era stato notificato al ricorrente il 15 aprile 2024, sicché il termine decadenziale di sessanta giorni scadeva il 14 giugno 2024. L'Amministrazione ha dichiarato di aver ricevuto la notificazione del ricorso il 18 giugno 2024. Il ricorrente non ha depositato la prova della notificazione né ha indicato o comprovato una diversa data, nonostante l'ordinanza che aveva segnalato il possibile profilo di irricevibilità. Il giudice ha precisato che la costituzione dell'Amministrazione può sanare una nullità della notificazione, ma non una notificazione tardiva; la tardività può inoltre essere rilevata d'ufficio. Il TAR ha comunque esaminato il merito ad abundantiam, ritenendolo infondato. L'art. 39 R.D. n. 773/1931 attribuisce al Prefetto un'ampia discrezionalità cautelare e non sanzionatoria: il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su episodi privi di rilievo penale, persino isolati, purché significativi e valutati congruamente e senza irrazionalità; non sono necessari né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi. La presenza del ricorrente nell'area annessa all'abitazione del detenuto, anche se riferita al figlio di quest'ultimo, era idonea a evidenziare una vicinanza a un contesto caratterizzato dalla presenza di soggetti condannati per reati gravissimi e ritenuti ancora socialmente pericolosi, generando ragionevoli dubbi sull'affidabilità e sulla sicurezza del buon uso delle armi. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    La norma attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale, di natura cautelare e non sanzionatoria, volto a prevenire l'abuso delle armi mediante una valutazione prognostica dell'affidabilità del detentore.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie il possibile profilo di irricevibilità per tardività della notificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La notificazione tardiva del ricorso determina l'irricevibilità per decadenza dal termine di impugnazione; la costituzione dell'amministrazione resistente può sanare una notificazione nulla, ma non può sanare la tardività della notificazione, che il giudice può rilevare d'ufficio.
  • Nel procedimento volto all'adozione del divieto prefettizio di detenzione di armi, il potere previsto dall'art. 39 R.D. n. 773/1931 ha natura cautelare e non sanzionatoria ed è caratterizzato da ampia discrezionalità, poiché mira a prevenire il rischio di abuso delle armi.
  • Il giudizio prefettizio di inaffidabilità può fondarsi su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, isolati ma significativi, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un precedente abuso nell'uso delle armi, purché gli elementi siano valutati in modo congruo e non irrazionale.
  • La frequentazione o vicinanza del destinatario a contesti caratterizzati dalla presenza di persone condannate per reati gravissimi e ritenute socialmente pericolose può costituire elemento sufficiente a ingenerare ragionevoli dubbi sulla sua affidabilità e sulla sicurezza del buon uso delle armi, anche quando la frequentazione sia riferita a un familiare del soggetto pregiudicato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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