Sentenza n. 6338/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione cautelare, del decreto di rigetto della domanda di emersione ex art 103 D.L. 34/20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione presentata il 13 agosto 2020, deducendo eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, carenza di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. Ha sostenuto che, nella domanda presentata dal datore, era stata selezionata l'opzione relativa alla volontà di concludere un contratto di lavoro subordinato con il cittadino straniero e che, pertanto, le altre domande di emersione presentate dal medesimo soggetto per rapporti di lavoro risultati inesistenti non avrebbero dovuto incidere sulla sua posizione. In udienza ha inoltre chiesto il rinvio della causa, rappresentando la proposizione di una querela nei confronti del datore in relazione ai fatti controversi.
La decisione
Il Collegio ha preliminarmente respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consenta il rinvio solo in ipotesi del tutto eccezionali e che gli eventuali risvolti penalistici non impediscano di definire il giudizio di legittimità sul provvedimento amministrativo. Nel merito, ha ritenuto infondati i motivi. Il diniego era adeguatamente fondato sugli accertamenti dell'Ispettorato del lavoro e sulla denuncia presentata dal datore, dalla quale risultava che tutte le numerose istanze di emersione presentate a suo nome riguardavano rapporti di lavoro inesistenti, senza volontà di costituirli né di presentare domande di emersione. Tale circostanza consentiva all'Amministrazione di escludere sia l'esistenza del rapporto di lavoro con il ricorrente sia la volontà di costituirlo, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori; tali elementi, inoltre, non erano stati contestati dal ricorrente. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la domanda di emersione deve essere corredata da evidenze probatorie del preesistente rapporto di lavoro irregolare e che una mera promessa di assunzione o documentazione sindacale relativa a conteggi contributivi non è sufficiente in assenza di dati certi e ufficiali sull'effettivo inizio e sulla durata del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
La domanda di emersione dal lavoro irregolare presuppone l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro irregolare o, secondo la fattispecie esaminata, una comprovata volontà di costituirlo; l'istanza deve essere sostenuta da evidenze probatorie attendibili.
art. 3 l. n. 241/1990
Non è violato l'obbligo di motivazione quando il diniego espone gli accertamenti amministrativi dai quali risulta l'inesistenza dei rapporti di lavoro denunciati e, conseguentemente, l'assenza dei presupposti per l'emersione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza è limitato a ipotesi del tutto eccezionali; la pendenza o rilevanza di una vicenda penalistica non impone il rinvio quando non preclude la decisione sulla legittimità dell'atto amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 deve essere sostenuta da elementi probatori certi e ufficiali idonei a dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro irregolare o, quando dichiarata, una reale e concreta volontà di costituirlo; la mera promessa di assunzione non è sufficiente.
- Quando dagli accertamenti dell'Ispettorato del lavoro e dalle dichiarazioni del soggetto che ha presentato le istanze risulta che i rapporti di lavoro denunciati erano inesistenti e che mancava la volontà di costituirli, l'Amministrazione può rigettare la domanda di emersione senza svolgere ulteriori attività istruttorie.
- È legittimo il diniego di emersione motivato mediante il richiamo a verifiche amministrative e dichiarazioni del richiedente o del datore che escludano l'esistenza del rapporto di lavoro e la volontà di instaurarlo, purché tali elementi siano esposti nel provvedimento e non siano contestati in modo specifico.
- La proposizione di una querela o la presenza di possibili risvolti penalistici non impone il rinvio del giudizio amministrativo quando tali circostanze non impediscono al giudice di verificare la legittimità del provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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