Sentenza n. 131/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio formatosi sulla “sesta richiesta”, sulla “settima richiesta”, sulla “ottava richiesta” e sulla “nona richiesta” di cui all’ “istanza di accesso civico (art. 5 – comma 1 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)” inviata a mezzo p.e.c. il 17.2.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi su quattro richieste di accesso civico semplice relative alla pubblicazione di dati sul personale, sui tassi di assenza, sui recapiti dell'ufficio responsabile dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sui canoni di locazione o affitto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio formatosi su quattro delle quattordici richieste contenute nell'istanza di accesso civico semplice presentata al Comune di Aquileia il 17 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di pubblicazione e l'ordine di pubblicare i dati, con comunicazione dell'avvenuto adempimento e indicazione dei relativi collegamenti ipertestuali. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per mancato previo esperimento della richiesta di riesame amministrativo e per erronea scelta del rito, sostenendo che avrebbe già riscontrato le richieste e che il ricorso sarebbe stato notificato troppo presto. Nel merito, il ricorrente ha contestato l'inerzia dell'amministrazione, rilevando che la nota comunale del 20 marzo 2025 aveva riscontrato soltanto dieci richieste e rinviato l'integrazione sulle restanti.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che la richiesta di riesame prevista dall'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 sia facoltativa e non costituisca condizione di procedibilità o rimedio pregiudiziale rispetto al ricorso giurisdizionale. Ha escluso la necessità di notificare il ricorso anche al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, poiché nel caso concreto tale funzione era svolta dal Segretario generale del Comune, i cui atti sono imputabili all'amministrazione comunale; il riferimento dell'art. 5, comma 8, alla notifica all'amministrazione interessata riguarda il diverso ricorso amministrativo al difensore civico. Ha inoltre affermato che per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza è applicabile il rito dell'art. 116 c.p.a., sulla base del dato testuale della norma, richiamata dall'art. 5 d.lgs. n. 33/2013; in ogni caso, il ricorrente aveva chiesto subordinatamente il mutamento del rito e il Collegio avrebbe potuto provvedere ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. Nel merito, dopo un'ordinanza istruttoria, il Comune ha depositato il 20 febbraio 2026 una relazione e la documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione o la reperibilità dei dati richiesti. In particolare, ha documentato la pubblicazione dei dati sul personale a tempo determinato, dei tassi di assenza, dei recapiti e delle informazioni relative agli uffici competenti e degli importi dei canoni di locazione o affitto. Il ricorrente ha preso atto dell'adempimento e non ha contestato gli elementi esposti nella relazione. Poiché l'interesse sostanziale perseguito è stato integralmente soddisfatto nel corso del giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi anche perché l'accesso civico esercitato riguardava soltanto una parte dei documenti richiesti complessivamente.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013
istanza di accesso civico semplice
Consente di chiedere documenti, informazioni o dati oggetto di obblighi di pubblicazione non adempiuti.
art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013
nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame
La richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è facoltativa e non costituisce rimedio pregiudiziale rispetto al ricorso giurisdizionale.
art. 5, comma 8, d.lgs. n. 33/2013
Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata
Il riferimento riguarda il ricorso amministrativo al difensore civico e non impone, nel giudizio giurisdizionale, una distinta notifica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013
È la disposizione richiamata per l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza del personale.
art. 17 d.lgs. n. 33/2013
dati relativi al personale non a tempo indeterminato
È la disposizione richiamata per l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo determinato.
art. 30 d.lgs. n. 33/2013
importo dei canoni di locazione o di affitto percepiti e pagati
È la disposizione richiamata per l'obbligo di pubblicazione degli importi dei canoni.
art. 35 d.lgs. n. 33/2013
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile
È la disposizione richiamata per l'obbligo di pubblicazione delle informazioni sugli uffici responsabili delle attività relative all'acquisizione d'ufficio dei dati e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni
Il rito previsto dall'art. 116 c.p.a. è applicabile anche alla tutela giurisdizionale dell'accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza.
art. 117 c.p.a.
Il rito sul silenzio-inadempimento è distinto dal rito dell'accesso; nel caso concreto il ricorrente lo aveva invocato solo in subordine, chiedendo il mutamento del rito.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di disporre il mutamento del rito quando ne ricorrono i presupposti.
art. 1, comma 7, l. n. 190/2012
È richiamato quale base della competenza del Segretario generale del Comune quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Massime di principio
- La richiesta di riesame prevista dall'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 è facoltativa e il suo mancato esperimento non preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale per la tutela dell'accesso civico semplice.
- Nel giudizio giurisdizionale relativo all'accesso civico, il ricorso non deve essere notificato distintamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza quando questi opera nell'ambito dell'amministrazione cui sono imputabili gli atti e il silenzio contestati; la distinta notifica prevista dall'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 33/2013 riguarda il diverso ricorso amministrativo al difensore civico.
- La tutela giurisdizionale dell'accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza è soggetta al rito dell'art. 116 c.p.a., in forza del suo espresso riferimento anche all'accesso civico e del richiamo contenuto nell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l'amministrazione adempie integralmente agli obblighi di pubblicazione oggetto della domanda, realizzando pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente e rendendo inutile la prosecuzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →