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Ordinanza

Ordinanza n. 537/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dall’utilizzo di un kit errato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 25 novembre 2025 con cui la Questura di Cremona aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo che fosse stato utilizzato un kit errato. L’Amministrazione ha successivamente riferito che, dopo la trasmissione del kit corretto, erano in corso le procedure per il rilascio del permesso richiesto. Poiché, alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, l’Avvocatura dello Stato non era in grado di riferire l’esito del procedimento riavviato, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate sullo stato del procedimento e copia del permesso eventualmente rilasciato, ai fini della compiuta valutazione della domanda cautelare.

La decisione

Il Tribunale non ha ancora deciso la domanda cautelare né il ricorso nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Questura di Cremona di depositare entro il 4 maggio 2026 informazioni compiute sullo stato del procedimento e copia del permesso eventualmente rilasciato. Ha precisato che l’omissione dell’incombente potrà costituire argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 13 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    l’omissione dell’incombente costituirà argomento di prova

    La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio può essere valutata dal giudice come argomento di prova.

Massime di principio

  • Quando, dopo l’impugnazione di un provvedimento di inammissibilità relativo a un’istanza di permesso di soggiorno, l’amministrazione riavvia il procedimento a seguito della presentazione della documentazione corretta ma non chiarisce l’esito della nuova istruttoria, il giudice può acquisire d’ufficio informazioni aggiornate sullo stato del procedimento e la copia dell’eventuale titolo rilasciato prima di decidere sulla domanda cautelare.
  • L’omissione o l’inottemperanza dell’amministrazione rispetto a un ordine istruttorio del giudice amministrativo può essere valutata quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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