Cassazione Penale, Sentenza n. 34016/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del 18 maggio 2026 con cui il Tribunale di Padova aveva rigettato il riesame del sequestro impeditivo di circa 34.000 euro, rinvenuti in buste separate avvolte in un grembiule nella cassaforte della macelleria di sua proprietà e da lui gestita. Era indagato per ricettazione della somma, ritenuta provento dell’attività di spaccio attribuita ai suoi fratelli, che secondo servizi di osservazione e riprese di videosorveglianza entravano e uscivano frequentemente dalla macelleria, utilizzata verosimilmente anche per il confezionamento delle dosi. Con l’unico motivo ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul fumus del reato: ha sostenuto che non fosse stato accertato un suo coinvolgimento nello spaccio, che i fratelli non avessero cointeressenze nella gestione del locale e che gli incassi leciti della macelleria, documentati da scontrini giornalieri superiori a 2.000 euro, potessero spiegare la disponibilità del denaro. Ha inoltre contestato la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della mediatrice culturale che lo assisteva e della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, vizi non deducibili contro un’ordinanza in materia di sequestro preventivo: il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, comprensiva della motivazione del tutto assente o meramente apparente. La motivazione del Tribunale era invece comprensibile e non apparente: aveva illustrato gli elementi relativi all’utilizzo della macelleria da parte dei fratelli e alla possibile custodia del denaro dello spaccio, nonché le ragioni per cui non riteneva attendibili le dichiarazioni sui guadagni e pertinente o ordinata la documentazione, in parte riferita a periodi successivi e in parte a un’attività di lotteria istantanea. La Corte ha precisato che, in presenza di una rilevante somma non giustificata, il fumus della ricettazione può essere desunto anche dal luogo e dalle modalità di occultamento, valutati insieme alle circostanze che collegano quel luogo all’attività di spaccio, reato presupposto della ricettazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dal luogo e modalità di occultamento in presenza di circostanze di fatto che, come nel caso in esame, denotano l'utilizzazione del luogo di occultamento (la macelleria di proprietà dell'indagato), come luogo di smercio della droga, attività, questa, univocamente riconducibile ai fratelli del ricorrente e costituente reato presupposto di quello di ricettazione.
Il fumus della ricettazione può essere desunto dalla rilevante disponibilità di denaro non giustificata e dalle modalità e dal luogo di occultamento, quando le circostanze di fatto collegano quel luogo all’attività illecita da cui il denaro proviene.
art. 325 c.p.p.
contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, genus al quale è riconducibile il sequestro cd. impeditivo, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, vizio che ricorre quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato
Contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, compreso quello impeditivo, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; il vizio motivazionale rileva solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.
art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Bouchaib al pagamento delle spese processuali e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, incluso il sequestro impeditivo, la cassazione è ammessa per violazione di legge; le doglianze sulla logicità o contraddittorietà della motivazione non sono deducibili, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente perché priva dei requisiti minimi di comprensibilità.
- Il fumus del delitto di ricettazione può essere desunto, in presenza di una rilevante somma di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dal luogo e dalle modalità di occultamento, valutati congiuntamente alle circostanze di fatto che collegano il luogo all’attività illecita costituente reato presupposto.
- La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni e di rilevanza o pertinenza della documentazione, quando è esposta con motivazione comprensibile e non apparente dal giudice del riesame, attiene al merito e non è sindacabile in cassazione nell’ambito del limitato ricorso previsto per le ordinanze in materia di sequestro preventivo.
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