Sentenza n. 2917/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4348/2023 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4348/2023, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 23 dicembre 2023 e il ricorso era stato proposto il 12 settembre 2025. Nel merito, in assenza di contestazioni del Ministero e considerato incontestato sia l’an sia il quantum del credito, ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 2.000 euro, oltre agli accessori di legge. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da svolgere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini dell’ammissibilità temporale del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale fondamento degli interessi o della rivalutazione dovuti dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione alla pubblica amministrazione e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, e risultano incontestati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento specifico entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esecuzione qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato, fissando anche il termine per l’attività sostitutiva e la facoltà di delega.
- L’attività del commissario ad acta può essere considerata adempimento connesso ai doveri d’istituto del funzionario nominato e, in tal caso, non comporta la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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