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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24464/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la conferma di condanna per uso indebito della carta di pagamento Postamat del padre, sostenendo che non fosse stata sottratta contro la sua volontà ma consegnata dal genitore per effettuare prelievi di somme a loro spettanti (eredità materna). Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione delle dichiarazioni della parte offesa rese in sede di remissione della querela, che a loro avviso escluderebbero l'elemento soggettivo del reato (assenza di consenso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto corretto l'accertamento di merito secondo cui il padre aveva denunciato la sottrazione della carta contro ignoti (circostanza incompatibile con la tesi difensiva che la carta fosse stata consegnata volontariamente), la carta era stata rinvenuta in possesso dei ricorrenti e questi non avevano negato i prelievi. Ha inoltre osservato che la remissione della querela intervenuta dopo l'appello non aveva efficacia sul reato, procedibile d'ufficio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • delitto di uso indebito di carta di pagamento

    Il reato richiede l'uso della carta senza il consenso dell'avente diritto; la Corte ha ritenuto provata l'assenza di consenso alla luce della denuncia per sottrazione, del possesso della carta da parte degli imputati e dei prelievi contestati

  • principio di procedibilità d'ufficio e remissione della querela

    La remissione della querela intervenuta successivamente non ha efficacia estintiva rispetto a reati procedibili d'ufficio; pertanto la revoca della querela non ha impedito la prosecuzione del procedimento penale

Massime di principio

  • Se la vittima denuncia la sottrazione di una carta e la carta viene poi trovata in possesso di terzi che non negano i prelievi, è legittimo ritenere l'assenza di consenso e configurare l'uso indebito.
  • La remissione della querela presentata dopo la fase di impugnazione o successivamente al sorgere dell'azione penale non estingue automaticamente i reati procedibili d'ufficio; non può essere utilizzata per ribaltare accertamenti di fatto già compiuti.
  • In cassazione non è possibile limitarsi a censure generiche: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni di merito della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione si fonda su valutazioni di fatto non rivedibili in sede di legittimità.
  • La prova della consegna volontaria di un mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto richiede elementi concreti che contrastino la denuncia di sottrazione; l'esistenza di una denuncia per sottrazione è un forte indizio contrario alla tesi della consegna volontaria.
  • Chi impugna in cassazione deve affrontare il quadro probatorio delineato dalle decisioni di merito: omissioni o argomentazioni generiche possono comportare l'inammissibilità del ricorso.

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