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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 615 - Comm. Trib. Prov. Milano

RIMBORSO - VERSAMENTO INDEBITO - Istanza di rimborso - Decorrenza termine - Saldo o Acconto - Individuazione momento in cui il versamento assume la natura di indebito - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo di non integrare i presupposti per l’applicazione dell’imposta. La questione riguardava la decorrenza del termine decadenziale per presentare l’istanza di rimborso: se dalla data del versamento a titolo di acconto oppure da quella del saldo. In particolare, occorreva individuare il momento in cui il pagamento aveva assunto natura indebita.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 si applica in via generale a ogni ipotesi di versamento indebito, sia per errori relativi al versamento sia per contestazioni riguardanti l’an o il quantum dell’imposta. La decorrenza dipende dal momento in cui il pagamento diventa indebito. Poiché il contribuente che ritiene di non essere soggetto all’IRAP conosce tale circostanza già al momento dell’acconto, il termine decorre dal versamento dell’acconto e non dal successivo saldo. Ne deriva il rigetto della pretesa di far decorrere il termine dal saldo, con esito favorevole per l’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La norma ha portata generale e disciplina le istanze di rimborso relative a qualsiasi versamento tributario indebito, indipendentemente dalla causa dell’indebito e dal fatto che l’errore riguardi il versamento, l’an o il quantum dell’imposta.

  • IRAP

    Per chi contesti sin dall’origine la propria soggettività passiva IRAP, l’indebito è conoscibile già alla data del versamento dell’acconto; pertanto, il termine per chiedere il rimborso decorre da tale momento.

Massime di principio

  • Il termine per chiedere il rimborso di un tributo decorre dal momento in cui il versamento diventa oggettivamente riconoscibile come indebito, non necessariamente dalla data del saldo.
  • Se il contribuente contesta di essere soggetto all’imposta, la causa dell’indebito è già conosciuta al momento dell’acconto e il termine decorre da quel versamento.
  • La regola si applica sia agli errori sul pagamento sia alle contestazioni sull’esistenza dell’obbligazione tributaria o sull’ammontare dovuto.
  • Per evitare la decadenza, l’istanza di rimborso deve essere presentata considerando il primo versamento che risulti non dovuto, anche quando il tributo viene corrisposto mediante acconti e saldo.

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