Sentenza del 27/01/2015 n. 615 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO - VERSAMENTO INDEBITO - Istanza di rimborso - Decorrenza termine - Saldo o Acconto - Individuazione momento in cui il versamento assume la natura di indebito - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo di non integrare i presupposti per l’applicazione dell’imposta. La questione riguardava la decorrenza del termine decadenziale per presentare l’istanza di rimborso: se dalla data del versamento a titolo di acconto oppure da quella del saldo. In particolare, occorreva individuare il momento in cui il pagamento aveva assunto natura indebita.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 si applica in via generale a ogni ipotesi di versamento indebito, sia per errori relativi al versamento sia per contestazioni riguardanti l’an o il quantum dell’imposta. La decorrenza dipende dal momento in cui il pagamento diventa indebito. Poiché il contribuente che ritiene di non essere soggetto all’IRAP conosce tale circostanza già al momento dell’acconto, il termine decorre dal versamento dell’acconto e non dal successivo saldo. Ne deriva il rigetto della pretesa di far decorrere il termine dal saldo, con esito favorevole per l’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma ha portata generale e disciplina le istanze di rimborso relative a qualsiasi versamento tributario indebito, indipendentemente dalla causa dell’indebito e dal fatto che l’errore riguardi il versamento, l’an o il quantum dell’imposta.
IRAP
Per chi contesti sin dall’origine la propria soggettività passiva IRAP, l’indebito è conoscibile già alla data del versamento dell’acconto; pertanto, il termine per chiedere il rimborso decorre da tale momento.
Massime di principio
- Il termine per chiedere il rimborso di un tributo decorre dal momento in cui il versamento diventa oggettivamente riconoscibile come indebito, non necessariamente dalla data del saldo.
- Se il contribuente contesta di essere soggetto all’imposta, la causa dell’indebito è già conosciuta al momento dell’acconto e il termine decorre da quel versamento.
- La regola si applica sia agli errori sul pagamento sia alle contestazioni sull’esistenza dell’obbligazione tributaria o sull’ammontare dovuto.
- Per evitare la decadenza, l’istanza di rimborso deve essere presentata considerando il primo versamento che risulti non dovuto, anche quando il tributo viene corrisposto mediante acconti e saldo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 6 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 77 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 124 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →