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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04215/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di tre soggetti di far accertare la proprietà di un locale deposito sito in Messina, già trasferito nell'ambito di una procedura esecutiva a favore di una acquirente. Essi sostenevano che il bene fosse stato erroneamente incluso nella vendita forzata, perché non appartenente ai debitori esecutati ma ai loro danti causa, da cui lo avevano acquistato per donazione. In via subordinata invocavano l'usucapione e chiedevano anche il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente e di una professionista nominata nella procedura esecutiva, deducendo negligenza nella condotta professionale. Le controparti eccepivano invece il giudicato esterno, richiamando una precedente sentenza che aveva già respinto la domanda della dante causa degli attori di accertamento della proprietà e del possesso ultraventennale sul medesimo bene. Nel ricorso per cassazione gli originari attori denunciavano violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente sentenza non potesse far stato nei loro confronti perché la loro dante causa si sarebbe già spogliata del bene prima del giudizio e, in ogni caso, in quel giudizio non avrebbe chiesto l'accertamento della proprietà, limitandosi a resistere come intimata a precetto di rilascio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché i ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non avevano depositato la copia della decisione munita della relata di notifica, impedendo così alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve. La Corte ha inoltre rilevato che, comunque, il motivo era inammissibile: non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto l'appello inammissibile per l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel precedente giudizio sulla proprietà e sul possesso del bene; inoltre la censura difettava di specificità perché non trascriveva le conclusioni e la decisione del giudizio asseritamente incompatibile con il giudicato affermato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    è richiamato come parametro per contestare l'opponibilità del giudicato esterno; la Corte ribadisce che il giudicato può spiegare efficacia anche riflessa nei confronti di soggetti titolari di un diritto dipendente dal rapporto già definito.

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale indicata come base del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione quando la notificazione sia dedotta o risulti esistente, al fine di consentire il controllo della tempestività del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    consente la produzione successiva solo nei limiti e nei termini richiamati dalla giurisprudenza; non sana l'omesso deposito oltre il termine utile per l'osservanza dell'art. 369 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Chi dichiara nel ricorso per cassazione l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata deve depositarne la copia munita di relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile, perché la Corte non può verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • L'onere di deposito della sentenza notificata è funzionale al controllo officioso del rispetto del termine breve di impugnazione e non può essere surrogato dalla mera allegazione della parte o dalla mancata contestazione della controparte.
  • Nel giudizio di legittimità la censura contro il giudicato esterno deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; se la sentenza di merito fonda il rigetto su un giudicato che ha già accertato in via definitiva una situazione giuridica, il motivo che non si misuri con tale ragione è inammissibile.
  • Chi contesta l'esistenza o l'estensione di un giudicato esterno deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale della precedente sentenza e delle conclusioni rilevanti, poiché il controllo di legittimità richiede autosufficienza e specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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