Ordinanza n. 475/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 0056826 del 16/10/2025 comunicata in data 17/10/2025 così disponeva: “Per le motivazioni esposte in premessa, l'attestato formativo dell'istante, Dott.ssa Zoino Tiziana, nata il 28/05/1979 a Rieti (RI) - ITALIA, conseguito nell'ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 20/06/2023 con n. 670, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento su posto sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l'istanza n. 31167 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 25126 del 28/07/2023, come citata in premessa, è rigettata”. di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito presso un'università estera ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo rilasciato da un'università rumena nell'ambito di un programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo per insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di merito dedotti nel ricorso e si limita a dare atto della domanda cautelare e della valutazione del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ai fini del periculum in mora, ha rilevato che la ricorrente aveva allegato un contratto di insegnamento già scaduto alla data della trattazione della domanda cautelare. Da ciò ha escluso la sussistenza dei presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris né decide il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un danno grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso perché il contratto di insegnamento allegato era già scaduto alla data della trattazione.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può essere accolta quando il pregiudizio allegato si fonda su un rapporto o contratto già scaduto alla data della trattazione, poiché in tal caso non risulta dimostrato un danno attuale, grave e irreparabile.
- La scadenza del rapporto contrattuale invocato a sostegno del periculum in mora può escludere la sussistenza del requisito della gravità e irreparabilità del danno necessario per la concessione della misura cautelare, senza che ciò comporti una decisione sul merito dell'impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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