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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39386/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne irrevocabili subite in periodi diversi (reati di narcotraffico, estorsione, interposizione fittizia e reati connessi), sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso organizzativo con base in Calabria e ramificazioni in Emilia-Romagna. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta per carenza del requisito dell'unicità del disegno criminoso, in particolare per la notevole distanza temporale tra i fatti e la mancata prova della preordinazione dei reati successivi sin dal primo episodio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.), ritenendolo manifestamente infondato e riconoscendo che le questioni sollevate attengono alla valutazione di merito dei fatti, sottratta al sindacato di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione circa l'assenza di prova di un progetto criminoso unitario, con rilievo della notevole distanza temporale e della mancanza di elementi comprovanti la preordinazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), non escludendosi la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla continuazione: richiede l'unicità del disegno criminoso come presupposto per cumulare più condanne; la Corte ha applicato i criteri interpretativi affermando che va dimostrata la preordinazione di più illeciti già presente nella mente del reo e desumibile da indici esteriori significativi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Disposizione invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge; la Corte ha però dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3, ritenendo che le doglianze concernessero valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che consente la declaratoria di inammissibilità per ricorsi manifestamente infondati; la Corte l'ha applicata dichiarando inammissibile il ricorso.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella censura difensiva in relazione alla teoria del reato e alla eventuale comunanza di disegno criminoso; la Corte non ha rilevato violazioni di principio di diritto applicabile per giustificare la censura in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74, comma 1 e 4

    Norme sostanziali relative ai delitti in materia di stupefacenti e al reato associativo; citate nelle sentenze di condanna cui si riferiva l'istanza di continuazione, ma la Corte ha ritenuto che la sola omogeneità della materia non fosse sufficiente a provare l'unicità del disegno criminoso.

  • art. 628 e 629 cod. pen.; art. 12-quinquies legge n. 356/1992

    Norme penali relative ai delitti di estorsione e reati connessi citati nelle varie condanne; hanno rilevanza nell'analisi fattuale ma non hanno consentito di dimostrare la preordinazione unitaria richiesta per la continuazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000 (principio citato)

    Principio secondo cui non è esclusa la responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; richiamato come fondamento della condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede la prova di un "unico disegno criminoso" preordinato: non basta l'omogeneità delle fattispecie o la medesima sfera delittuosa; è necessaria la dimostrazione, tramite indici esteriori, che il reo aveva già concepito unitariamente le successive violazioni.
  • La distanza temporale tra i fatti è un indice rilevante e può ostare al riconoscimento della continuazione, soprattutto se non accompagnata da elementi che dimostrino la persistenza di un progetto unitario o di collegamenti organizzativi stabili.
  • La valutazione sull'esistenza di un disegno criminoso è sostanzialmente di merito: la Cassazione non può riformare la ricostruzione dei fatti del giudice dell'esecuzione se adeguatamente motivata; pertanto le censure che chiedono una rivalutazione fattuale sono in larga parte inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione conviene documentare con elementi concreti (comunicazioni, flussi finanziari, ruoli organici nell'associazione, continuità operativa, modalità esecutive identiche, connessioni tra profitti e reimpieghi) la sussistenza di una pianificazione unitaria sin dal primo episodio.
  • Se il giudice esclude la continuazione globale, il richiedente dovrebbe comunque chiedere e provare, in via alternativa, la continuazione parziale tra episodi che presentino indici forti di unitarietà, specificando gli elementi che legano quei gruppi di reati.
  • Dal punto di vista procedurale, è essenziale depositare e rendere disponibili al giudice dell'esecuzione tutte le memorie e le prove rilevanti in sede esecutiva: la mancata considerazione di atti può essere censurata solo se si dimostra che contenevano elementi decisivi non valutati.

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