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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35934/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Verbania (22/03/2018) sostenendo la mancata configurabilità del reato ex art. 416 c.p., la carenza di prova in ordine ai reati contestati, la nullità/difetto dei presupposti della confisca (importo euro 133.322,00) e l'irragionevolezza della misura della pena. In sede di appello (15/05/2019) tali censure sono però state svolte in termini generici e privi della necessaria specificità e di una critica argomentata rispetto alle motivazioni dettagliate della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità dei motivi, ritenendo evidente l'assenza di adeguata e congrua argomentazione critica rispetto alla decisione impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2016, Galtelli) sul requisito di specificità estrinseca dei motivi e sulla differenza tra controllo sull'ammissibilità dell'appello e il sindacato di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiede che i motivi di appello siano esposti con la specificità minima necessaria per consentire alla corte il sindacato; la Corte ha rilevato che l'atto di appello non ha adempiuto a tale onere.

  • art. 591 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Consente alla corte territoriale di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i vizi formali previsti; è stato invocato per dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.

  • Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    «L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»

    Le Sezioni Unite hanno stabilito l'omogeneità della valutazione della specificità tra appello e ricorso per cassazione e chiarito che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello non può comprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi; la Corte ha applicato questo principio per confermare l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende (euro 3.000).

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata indirettamente dalla giurisprudenza per evidenziare la differenza procedurale tra il controllo di ammissibilità del ricorso per cassazione e quello dell'appello: per il ricorso è prevista la valutazione di manifesta infondatezza, per l'appello no.

  • art. 530 cpv cod. proc. pen.

    Richiamato nell'atto di appello dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'invocazione normativa non sia stata accompagnata da una specifica e motivata critica alla sentenza impugnata.

  • art. 416 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato di associazione a delinquere: il ricorrente ne contestava l'applicabilità ma la contestazione è stata formulata in modo generico, senza confutare puntualmente la motivazione del Tribunale.

Massime di principio

  • In appello è necessario enunciare e argomentare in modo puntuale e specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata; non sono sufficienti affermazioni generiche o apodittiche.
  • La specificità richiesta per i motivi di appello è sostanzialmente omologa a quella richiesta per il ricorso in Cassazione (secondo S.U. n. 8825/2016): bisogna indicare quali passaggi motivazionali si censurano e perché.
  • La mera evocazione di norme o la ripetizione di conclusioni (es. "mancanza di prova", "il reato non si configura", "confisca da revocare") senza correlata critica puntuale alla motivazione della sentenza non supera il filtro di ammissibilità e può determinare la declaratoria di inammissibilità.
  • L'inammissibilità dell'appello comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e possibile condanna alla Cassa delle Ammende), per cui è importante valutare preliminarmente la ricostruzione critica e documentare la specificità dei motivi.
  • Quando si educa un motivo di impugnazione, conviene indicare espressamente le parti della sentenza impugnata contestate e fornire argomentazioni concrete (riferimenti probatori, errori logici, violazioni di diritto) per evitare il rischio di inammissibilità.

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