Sentenza n. 718/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento prot. n. U.0031032 del 15 gennaio 2025, con cui ANAS S.p.A. ha rigettato l’istanza del 17 febbraio 2022 di richiesta di certificazione d’insussistenza delle ipotesi ostative di cui all’articolo 6 della legge regionale 97/82 e di autorizzazione per l’intervento di adeguamento degli accessi del nuovo impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Messina, C.da Feu, S.S. 113 “Settentrionale Sicula” al km 19+670; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ANAS della certificazione di insussistenza delle ipotesi ostative e dell’autorizzazione all’adeguamento degli accessi di un impianto di distribuzione carburanti, nonché il preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui ANAS ha ritenuto applicabile all’impianto la disciplina dei nuovi impianti, poiché, pur essendo stato autorizzato in precedenza, non era mai entrato in esercizio, e ha rilevato il mancato rispetto degli standard del Quaderno Tecnico ANAS 2023, in particolare quanto alle dimensioni dello spartitraffico. Sono stati dedotti violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 5 del decreto assessoriale n. 45 del 12 giugno 2003, dell’art. 13, comma 2, del codice della strada e dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, nonché travisamento dei fatti, difetto di presupposto, difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione del legittimo affidamento. Il ricorrente ha sostenuto che l’intervento costituisse un adeguamento o potenziamento di un impianto già autorizzato, che dovessero applicarsi le prescrizioni tecniche precedenti e che ANAS avrebbe dovuto valutare la deroga prevista dall’art. 13, comma 2, del codice della strada, alla luce delle condizioni locali e delle misure di sicurezza proposte nella relazione tecnica. È stata inoltre censurata l’omessa considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto e l’integrazione postuma della motivazione mediante le difese processuali. È stato chiesto anche il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. ANAS ha difeso la legittimità del diniego, sostenendo che l’impianto non fosse preesistente perché mai entrato in esercizio, che il Quaderno Tecnico 2023 fosse applicabile anche agli adeguamenti e potenziamenti e che le soluzioni progettuali non garantissero la sicurezza della circolazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto legittima la qualificazione dell’intervento come riferito a un nuovo impianto, o comunque a una significativa trasformazione dell’impianto precedentemente autorizzato, con conseguente applicazione della disciplina tecnica vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale, incluso il Quaderno Tecnico ANAS 2023. Il principio tempus regit actum impone infatti all’amministrazione di applicare la normativa vigente alla data della decisione, anche quando il procedimento sia stato avviato anteriormente o concluso oltre il termine previsto; prima dell’adozione del provvedimento definitivo il privato vanta una mera aspettativa e non una situazione consolidata tutelabile quale legittimo affidamento. Il giudice ha quindi escluso censure riferite, in sé, all’applicazione dei nuovi standard tecnici. Ha tuttavia accolto la censura relativa al difetto di motivazione: il ricorrente aveva presentato specifiche osservazioni e una relazione tecnica chiedendo la deroga alle prescrizioni ai sensi dell’art. 13, comma 2, del codice della strada, prospettando condizioni locali, flussi di traffico, spazi di frenata e misure mitigative. Né il preavviso né il provvedimento finale esponevano però il percorso logico attraverso cui ANAS aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la deroga e la sicurezza delle soluzioni proposte. Anche nell’esercizio di discrezionalità tecnica l’amministrazione deve motivare in modo adeguato, trasparente e controllabile; in presenza di osservazioni tecniche puntuali è necessaria una motivazione rafforzata che dia conto del loro esame. Le valutazioni tecniche formulate da ANAS soltanto in giudizio non possono integrare postumamente la motivazione dell’atto. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte e il diniego annullato. La domanda risarcitoria è stata rigettata, poiché l’annullamento per difetto di motivazione non accerta la spettanza del bene della vita né impone il rilascio dell’autorizzazione; manca quindi, allo stato, la prova del nesso causale e della certezza o probabilità prossima alla certezza che il provvedimento favorevole sarebbe stato adottato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. 285/1992
La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
La deroga agli standard tecnici richiede una valutazione concreta delle specifiche condizioni locali e della sicurezza stradale; il diniego deve esplicitare le ragioni per cui tali presupposti non sussistono.
art. 10-bis l. 241/1990
Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento [...] sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.
Le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate e il loro eventuale mancato accoglimento deve essere motivato nel provvedimento finale; l’omissione determina illegittimità per difetto di motivazione.
art. 2043 c.c.
Il risarcimento richiede la prova di una perdita economica ingiusta, della condotta illecita, della colpa, del nesso causale e dell’evento dannoso; nei procedimenti ampliativi occorre inoltre dimostrare la spettanza, certa o altamente probabile, del bene della vita.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Il ricorrente ne ha invocato in subordine l’applicazione per la determinazione dei criteri risarcitori, ma la domanda risarcitoria è stata rigettata e la norma non è stata concretamente applicata.
art. 6 l.r. 97/1982
La disposizione individua le ipotesi ostative al rilascio dell’autorizzazione; nel giudizio è stata richiamata anche con riferimento all’intralcio alla circolazione.
Massime di principio
- Quando un impianto è stato soltanto autorizzato ma non è mai entrato in esercizio, ai fini della valutazione di una successiva istanza di adeguamento degli accessi può essere considerato un nuovo impianto, con applicazione della disciplina prevista per i nuovi impianti e non di quella relativa agli impianti esistenti.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento conclusivo di un procedimento a istanza di parte deve essere valutata in base alla disciplina vigente al momento della decisione finale, anche se la domanda è stata presentata anteriormente e l’amministrazione ha deciso tardivamente.
- Prima dell’adozione del provvedimento definitivo il richiedente dispone, di regola, di una mera aspettativa e non di una situazione sostanziale consolidata tutelabile come legittimo affidamento, sicché l’amministrazione può applicare le modifiche normative e tecniche sopravvenute.
- L’amministrazione che esercita discrezionalità tecnica deve motivare in modo adeguato, trasparente e controllabile il percorso logico seguito, soprattutto quando decide su una richiesta di deroga a standard tecnici e sono coinvolti interessi rilevanti quali la sicurezza della circolazione.
- Quando il privato presenta osservazioni tecniche puntuali dopo il preavviso di rigetto, il provvedimento finale deve confrontarsi specificamente con esse e spiegare le ragioni del loro mancato accoglimento; le valutazioni formulate per la prima volta nel processo non possono integrare postumamente la motivazione dell’atto.
- L’annullamento di un provvedimento per difetto di motivazione o altro vizio formale non comporta automaticamente il risarcimento del danno, se non accerta la spettanza del bene della vita e non consente di ritenere provati il nesso causale e la probabilità prossima alla certezza dell’adozione del provvedimento favorevole.
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