Cassazione Civile, Sentenza n. 32944/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il risarcimento del danno per la mancata conferma, nel marzo 2011, negli incarichi dirigenziali (Direttore Ufficio Cultura e Direttore Ripartizione Servizi Culturali e Turismo), fondando la domanda sulle previsioni degli articoli 4 e 5 del contratto di comparto provinciale (2 luglio 2010) che prevedevano il rinnovo dell'incarico alla scadenza salvo valutazione negativa; sosteneva quindi la violazione di dette norme contrattuali e la conseguente lesione del proprio diritto al rinnovo/incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli articoli 4 e 5 del contratto provinciale del 2 luglio 2010 sono nulli nella parte in cui prevedevano un automatismo di rinnovo dell'incarico dirigenziale (salvo valutazione negativa), poiché la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali è sottratta alla contrattazione collettiva e soggetta alla disciplina nazionale poi aggiornata dal D.L. n.78/2010, art.9 comma 32, che conferisce ampia discrezionalità alle amministrazioni e disapplica disposizioni contrattuali più favorevoli. Di conseguenza il ricorso volto ad ottenere risarcimento sulla base di quelle clausole è infondato; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.
Norme richiamate
Contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia di Bolzano (2 luglio 2010)
prevedevano il rinnovo degli incarichi dirigenziali alla scadenza, salvo il solo caso di giudizio negativo tanto da parte del dirigente sovraordinato che della giunta comunale
Le clausole che prevedevano un rinnovo automatico sono state dichiarate nulle perché la materia era sottratta alla contrattazione collettiva e regolata dalla disciplina nazionale intervenuta successivamente
D.L. 31 maggio 2010, n.78, art.9 comma 32 (conv. L. 30 luglio 2010, n.122)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni ... che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, ... non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli...
Introduce un regime che attribuisce ampia discrezionalità all'amministrazione nel non rinnovare l'incarico e disapplica clausole contrattuali più favorevoli; costituisce la disciplina prevalente alla scadenza degli incarichi dirigenziali
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.19 (e modifiche successive, con riferimento al comma 1-ter introdotto dal D.Lgs.150/2009 poi abrogato)
L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico
Regolava la posizione del dirigente alla scadenza dell'incarico ma la previsione rilevante è stata successivamente abrogata e sostituita dalla disciplina del D.L. n.78/2010, che ha mutato l'assetto delle garanzie contrattuali
Legge 23 ottobre 1992, n.421, art.2, comma 1, lett. c
Norma di delega che originariamente riservava alla legge la disciplina di alcune materie del pubblico impiego; richiamata per il principio della riserva di legge sulla regolamentazione di talune materie
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.2/L (Testo unico regionale sul personale dei Comuni - Provincia autonoma di Bolzano), artt.2, 38 e 71
Art.38: "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, ... e sono revocati in caso di inosservanza ... per responsabilità particolarmente grave o reiterata ... e dai contratti collettivi di lavoro..."
Il regolamento regionale stabiliva il principio della temporaneità degli incarichi e la disciplina regionale delle fonti ma non escludeva l'applicazione della normativa nazionale (D.L.78/2010) che ha la funzione di disapplicare disposizioni contrattuali più favorevoli
DPR 31 agosto 1972, n.670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art.65
"l'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale"
Stabilisce che i comuni regolano il personale salvo principi regionali; la Corte ha ritenuto che ciò non osti all'applicazione delle norme nazionali che escludono la materia dalla contrattazione collettiva
Legge regionale 20 marzo 2007, n.2, art.1
Richiamata come fonte regionale che contiene principi sull'ordinamento del personale comunale, ma non sufficiente a contrastare la disciplina nazionale di rango statale che regola il rinnovo degli incarichi dirigenziali
Codice civile (articoli 1362, 1366, 1367)
Riferiti dalla ricorrente per questioni di interpretazione e validità contrattuale; tuttavia la Corte ha ritenuto prevalente la rilevanza della riserva normativa e della disciplina pubblicistica che escludono la materia dalla contrattazione collettiva
Massime di principio
- Dove la normativa statale ha espressamente escluso la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali dalla contrattazione collettiva (o ha disposto la disapplicazione di clausole più favorevoli), le clausole contrattuali provinciali o collettive che prevedano un rinnovo automatico possono essere dichiarate nulle.
- La disciplina vigente al momento della scadenza dell'incarico (e non solo al momento della stipula del contratto collettivo) è determinante: interventi legislativi successivi possono disapplicare clausole più favorevoli e conferire ampia discrezionalità all'amministrazione.
- In contesti di autonomia regionale o provinciale lo statuto speciale e i regolamenti regionali possono fissare principi, ma non possono derogare a disposizioni statali che disciplinano o escludono la materia dalla contrattazione collettiva.
- Le domande di risarcimento devono essere coerenti con l'oggetto della domanda introduttiva: la qualificazione della pretesa (es. diritto al rinnovo vs perdita di chance) è decisiva e l'ultrapetizione o la mancata copertura della domanda può comportare l'inammissibilità o il rigetto delle pretese risarcitorie.
- In controversie su incarichi dirigenziali accertare la normativa applicabile al momento della scadenza dell'incarico è fondamentale; è opportuno verificare espressamente eventuali norme che disapplichino clausole contrattuali più favorevoli o che attribuiscano specifiche prerogative alle amministrazioni.
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