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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41554/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per vizio di motivazione: il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non estinta la pena sulla base di una condanna non definitiva per furto di gas presumibilmente commesso dopo l'affidamento in prova, senza rispettare la presunzione di non colpevolezza, senza verificare l'effettiva attribuibilità dell'illecito al ricorrente né se questi ne fosse venuto a conoscenza, e senza compiere una valutazione globale del periodo di prova e della pertinenza dei fatti negativi rispetto al percorso rieducativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per un nuovo e autonomo giudizio. La Corte ha rilevato criticita motivazionali: il Tribunale aveva dato rilievo decisivo a fatti riconducibili ai familiari e all'approfittamento dei vantaggi derivanti dall'illecito senza accertare se il condannato ne fosse a conoscenza o se avesse agevolato la condotta; inoltre il Tribunale non ha adeguatamente motivato la connessione dei fatti successivi al percorso di prova. La Corte ha richiamato il principio per cui l'esito negativo della prova richiede una valutazione globale e la determinazione della pena residua, e ha disposto il nuovo esame nel rispetto di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    L'affidamento in prova estingue la pena solo in caso di esito positivo della prova, inteso come integrale emenda del condannato; occorre accertare elementi positivi di rieducazione.

  • art. 27, comma terzo Costituzione

    Richiama la funzione rieducativa della pena come parametro giustificativo dell'estinzione in caso di esito positivo della prova.

  • Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002 (Martola)

    Principio secondo cui, in caso di esito negativo della prova, il Tribunale deve determinare il quantum della residua pena tenendo conto della durata delle limitazioni già patite e della condotta durante l'affidamento; valutazione globale richiesta.

  • Sez. 1, n. 934 del 23/10/2019 (Migliazza)

    Conferma l'obbligo di valutazione puntuale dell'entità delle circostanze poste a fondamento del giudizio di negatività della prova e della proporzionalità nella determinazione della pena residua.

  • Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018 (Figgini) e Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008 (De Clemente)

    Stabiliscono che la valutazione negativa non può fondarsi su reati commessi dopo un rilevante intervallo temporale dalla fine dell'affidamento se non vi è ragionevole collegamento e motivazione.

  • Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010 (Giaccio) e altre pronunce citate (Barbella, Carbone)

    Ulteriori precedenti che definiscono i limiti e i criteri per l'utilizzo di fatti successivi alla prova come elementi sintomatici dell'insuccesso rieducativo; necessità di motivazione specifica su attribuibilità e significatività.

Massime di principio

  • La valutazione dell'esito della prova deve essere globale: il Tribunale considera sia la condotta durante l'affidamento sia l'entità, la qualità e la rilevanza temporale di eventuali fatti successivi.
  • Non si può fondare un giudizio negativo sull'esito della prova su una condanna non definitiva senza verificare l'attribuibilità al condannato e la sua conoscenza o partecipazione alla condotta.
  • La mera convivenza con chi ha commesso il reato o l'aver tratto beneficio dall'illecito non costituisce automaticamente prova del fallimento della rieducazione; è richiesta verifica concreta di conoscenza o agevolazione.
  • Non esiste per i privati un obbligo generalizzato di denuncia: l'assenza di denuncia non può di per sé giustificare la valutazione negativa senza ulteriori elementi.
  • Se l'esito della prova è valutato negativamente il Tribunale deve indicare la residua pena da espiare valutando proporzionalmente il periodo già eseguito in regime alternativo.
  • Fatti successivi distanti nel tempo dalla conclusione dell'affidamento richiedono motivazione specifica che ne giustifichi l'incidenza retrospettiva sul percorso di emenda.
  • In presenza di elementi favorevoli al condannato il Tribunale non può trarre automaticamente conseguenze sfavorevoli: serve una motivazione puntuale e coerente rispetto ai principi di presunzione di innocenza e rieducazione.

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