Cassazione Penale, Sentenza n. 35453/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di fornire generalità agli agenti) deducendo un vizio di motivazione: il Tribunale non ha esaminato né motivato la richiesta difensiva, formulata in via subordinata, di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). La mancata valutazione della richiesta di esclusione della punibilità ha costituito l'oggetto del ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata con riferimento alla mancata valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice deve motivare sulla tenuità del fatto valutando le forme del comportamento e i criteri dell'art. 133 c.p. (anche se è sufficiente indicare i criteri ritenuti rilevanti) e che non sono ammesse formule generiche o clausole di stile. Per tale motivo la sentenza è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pescara in diversa composizione. Non è stata disposta un'assoluzione automatica: il rinvio è finalizzato a un nuovo esame motivato dell'applicabilità dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
reato per il quale l'imputato era stato condannato (rifiuto di fornire le generalità agli agenti)
descrive la fattispecie di rifiuto di fornire generalità; qui la norma è il fatto-reato contestato al ricorrente
art. 131-bis cod. pen.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
la Corte richiede che il giudice valuti esplicitamente l'applicabilità di questa causa di non punibilità e motivi sulle modalità del comportamento e sulla gravità relativa del fatto
art. 133 cod. pen.
criteri da considerare nella determinazione della pena
i criteri elencati vanno valutati (almeno i più rilevanti) quando si giudica la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; la motivazione deve indicare quali criteri si ritengono pertinenti
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
vizio di motivazione impugnabile in Cassazione
l'omessa pronuncia su questioni decisive sollevate in sede di discussione integra vizio di motivazione rilevante ai fini dell'annullamento
Massime di principio
- Quando la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice è obbligato a pronunciarsi espressamente sulla richiesta: la mancata valutazione costituisce vizio di motivazione e può determinare l'annullamento della sentenza.
- La valutazione della 'particolare tenuità' richiede motivazione concreta sulle modalità del comportamento e sui criteri rilevanti dell'art. 133 c.p.; non sono sufficienti formule generiche o clausole di stile.
- Se la sentenza è inappellabile ma il giudice non affronta doglianze decisive sollevate in udienza (es. istanza di esclusione della punibilità), la Cassazione può annullare per vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., ordinando il rinvio per un nuovo esame.
- L'annullamento per omissione di valutazione non comporta automaticamente l'assoluzione: il giudice di rinvio deve nuovamente esaminare e motivare la possibile applicazione dell'art. 131-bis e decidere conformemente.
- Per le difese: formulare e documentare chiaramente, in sede di discussione, le richieste di applicazione di cause di non punibilità e argomentare i criteri di tenuità per rendere la questione decisiva e non eludibile dal giudice.
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