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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18377 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - Sospensione del termine per l'impugnazione - Applicazione anche al provvedimento sanzionatorio - Condizioni - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo al 2001 e il separato atto di contestazione delle sanzioni. I motivi riguardavano, in particolare, la pretesa tardività dell'impugnazione dell'atto sanzionatorio, poiché l'Agenzia sosteneva che la sospensione di 90 giorni conseguente all'istanza di accertamento con adesione operasse soltanto per l'avviso di accertamento; la valutazione delle schede di lavorazione come meri preventivi; e la deducibilità dei costi degli automezzi e la detraibilità della relativa IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare non solo l'avviso di accertamento, ma anche il provvedimento sanzionatorio notificato separatamente, quando la sanzione riguarda una violazione sostanziale strumentale all'inadempimento dell'obbligazione tributaria. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della CTR sulla natura indiziaria delle schede di lavorazione e ha confermato l'esito favorevole alla società anche quanto ai costi degli automezzi e all'IVA, alla luce dell'incompatibilità della disciplina nazionale sulle limitazioni alla detrazione con il diritto dell'Unione europea. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e 12

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione.

    La sospensione si applica sia all'atto impositivo sia all'atto sanzionatorio separato, purché la sanzione sia collegata a una violazione sostanziale strumentale all'evasione o all'inadempimento tributario.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 2, comma 5, e 15

    Riduzione delle sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione.

    Il collegamento tra definizione del tributo e riduzione delle sanzioni conferma che il procedimento di adesione incide anche sul trattamento sanzionatorio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Termine di decadenza per la proposizione del ricorso tributario.

    Il termine di impugnazione dell'atto sanzionatorio deve essere calcolato considerando anche la sospensione di 90 giorni derivante dall'istanza di adesione, nei casi riconosciuti dalla sentenza.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17

    Disciplina dell'atto di contestazione e dell'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo.

    La separata notificazione dell'atto sanzionatorio non esclude il suo collegamento funzionale con l'accertamento tributario né impedisce l'estensione della sospensione dei termini.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis

    Non sono punibili le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

    La sentenza distingue le violazioni sostanziali, alle quali si applica il principio affermato, dalle violazioni meramente formali prive di incidenza sull'imposta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis.1

    Limitazioni alla detraibilità dell'IVA relativa a determinati veicoli.

    Le limitazioni nazionali alla detrazione non possono essere applicate se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 17

    Diritto alla detrazione dell'IVA per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta.

    Il diritto alla detrazione prevale sulle limitazioni nazionali incompatibili con la disciplina europea, con effetti anche per i periodi anteriori alla pronuncia interpretativa.

  • Costituzione italiana, artt. 3 e 97

    Principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Un'interpretazione che escludesse la sospensione solo perché la sanzione è stata notificata separatamente determinerebbe una disparità irragionevole e contrasterebbe con l'obiettivo di evitare contenzioso inutile.

Massime di principio

  • Quando un contribuente presenta tempestivamente un'istanza di accertamento con adesione, occorre verificare se la sospensione di 90 giorni incida anche sugli atti sanzionatori separati, soprattutto quando la sanzione dipende direttamente dalla maggiore imposta accertata.
  • Il principio vale per le sanzioni sostanziali, cioè quelle collegate a una condotta che incide sulla base imponibile, sull'imposta dovuta o sul versamento; non è automaticamente estensibile a violazioni meramente formali e autonome.
  • La separata notificazione dell'atto sanzionatorio non fa venir meno il suo collegamento funzionale con l'avviso di accertamento e non può ridurre le garanzie procedimentali del contribuente.
  • Nel calcolo dei termini di ricorso occorre considerare tutte le sospensioni previste dalla legge e documentare con precisione la data di presentazione dell'istanza di adesione.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: la censura deve riguardare una reale violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante, non il semplice dissenso rispetto all'apprezzamento dei fatti svolto dal giudice di merito.
  • Le limitazioni nazionali alla detrazione IVA devono essere disapplicate quando risultano incompatibili con il diritto dell'Unione europea; resta comunque necessario dimostrare l'inerenza dei beni e servizi alle operazioni imponibili.

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