Sentenza n. 1094/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, successivamente rettificata quanto alla decorrenza, nonché gli atti disciplinari presupposti e la sospensione del trattamento pensionistico privilegiato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la destituzione dal servizio irrogata ai sensi dell'art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3, 4 e 6, d.P.R. n. 737/1981, deducendo anzitutto la violazione dell'art. 9, comma 6, del medesimo decreto, che prevede il termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dopo la pubblicazione della sentenza penale. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto avviare il procedimento già dopo la sentenza del 16 febbraio 2021, con la quale erano stati dichiarati prescritti alcuni reati, e non attendere la successiva sentenza del 9 ottobre 2024 relativa agli ulteriori capi d'imputazione. Da ciò il ricorrente ha fatto derivare anche una condotta contraddittoria e un difetto di istruttoria, sostenendo che la sanzione aveva riguardato anche fatti ormai sottratti al potere disciplinare. Con un ulteriore motivo è stato dedotto il difetto di motivazione, per non avere l'amministrazione adeguatamente considerato le giustificazioni difensive, il precedente comportamento esemplare e una deposizione testimoniale favorevole, nonché per non avere autonomamente valutato i fatti rispetto al procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha applicato il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 13 settembre 2022, secondo cui, quando i fatti disciplinari sono stati oggetto di un unico processo penale, il termine per l'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare decorre dalla definizione totale dell'intero giudizio penale e non da una pronuncia parziale relativa soltanto ad alcuni capi d'imputazione. La sentenza del 16 febbraio 2021 aveva infatti natura parziale, come confermato dalla prosecuzione del processo penale; il termine è quindi decorso dalla sentenza definitiva del 9 ottobre 2024, acquisita dall'amministrazione il 9 gennaio 2025. L'avvio del procedimento, con la nomina del funzionario istruttore il 7 febbraio 2025, è stato pertanto ritenuto tempestivo. La medesima ragione ha escluso la contraddittorietà e il difetto di istruttoria. Anche il motivo relativo alla motivazione è stato respinto: l'istruttoria disciplinare aveva esaminato la documentazione penale, le intercettazioni, le dichiarazioni testimoniali e le ulteriori condotte contestate, formulando una valutazione autonoma e sorretta da un compendio probatorio ritenuto grave, preciso e concordante. Le precedenti condotte positive non erano sufficienti a neutralizzare la gravità dei fatti successivi; inoltre, la prescrizione penale non comportava un accertamento favorevole nel merito dei fatti e non impediva la loro valutazione disciplinare. Il giudizio sulla gravità delle condotte e sulla destituzione è stato ricondotto all'ampia discrezionalità dell'autorità disciplinare e ritenuto adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981
termine per l'avvio del procedimento disciplinare relativo a fatti già oggetto di procedimento penale
Il termine di 120 giorni decorre dalla definizione totale dell'intero processo penale e non da una sentenza parziale relativa ad alcuni capi d'imputazione, quando i fatti sono inseriti in un unico giudizio penale.
art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3, 4 e 6, d.P.R. n. 737/1981
sanzione disciplinare della destituzione dal servizio
La disposizione costituisce la base normativa della destituzione irrogata per la gravità delle condotte disciplinarmente rilevanti.
art. 19 d.P.R. n. 737/1981
È richiamato quale fondamento dell'avvio del procedimento disciplinare dopo l'acquisizione della sentenza penale irrevocabile.
art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981
È richiamato quale base della sospensione cautelare dal servizio disposta durante il procedimento penale.
art. 9, comma 2, legge n. 19/1990
revoca della sospensione e contestuale riammissione in servizio per intervenuta decorrenza del termine massimo quinquennale
È richiamato per la revoca della sospensione cautelare e la riammissione in servizio, senza precludere la successiva valutazione disciplinare.
Massime di principio
- Quando un unico procedimento penale riguarda una pluralità di fatti disciplinarmente rilevanti, il termine per l'avvio o la ripresa del procedimento disciplinare decorre dalla definizione dell'intero processo penale, non dalla pronuncia parziale relativa soltanto ad alcuni capi d'imputazione.
- L'attesa della definizione complessiva del processo penale non costituisce, di per sé, un ritardo irragionevole dell'amministrazione, poiché consente una valutazione disciplinare completa e coerente dell'insieme dei fatti oggetto del giudizio penale.
- La pronuncia penale di estinzione del reato per prescrizione non contiene necessariamente un accertamento favorevole nel merito dei fatti e non impedisce all'amministrazione di valutarli autonomamente sotto il profilo disciplinare, purché l'istruttoria disciplinare sia adeguata e la decisione sia motivata.
- Il giudice amministrativo esercita un sindacato non sostitutivo sulle valutazioni disciplinari connotate da ampia discrezionalità, limitandosi a verificare la sufficienza dell'istruttoria, la logicità della motivazione e l'assenza di errori o travisamenti.
- La valutazione disciplinare può fondarsi su un compendio probatorio acquisito nel procedimento penale, comprese intercettazioni e dichiarazioni testimoniali, purché l'autorità disciplinare proceda a una valutazione autonoma della rilevanza degli elementi ai fini dell'illecito disciplinare.
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