Sentenza n. 1829/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria, pratica edilizia n. 32/2022, in data 19.01.2023, avente ad oggetto “Chiusura balcone con serramenti in assenza di titolo abilitativo”; di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti e, in particolare: - del provvedimento del Comune di Ponti prot. n. 144, in data 19.01.2022 (rectius 2023) avente ad oggetto “diffida conclusione procedimenti amministrativi prot. nn. 1780-1781-1782 del 04/08/2022 – Riscontro”; - del verbale della Commissione Edilizia Comunale in data 1°.12.2022 avente ad oggetto il parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria P.E. n. 32/2022 del 3.11.2022, prot. n. 2589 – Aliberti Giuseppina – Lavori di chiusura del balcone con serramenti in alluminio permesso di costruire in sanatoria in assenza di titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria relativo alla chiusura di un balcone con serramenti, nonché gli atti presupposti, tra cui il parere della Commissione edilizia comunale e il riscontro comunale alla diffida di conclusione dei procedimenti
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare posta nello stesso complesso dei controinteressati, aveva segnalato al Comune presunti abusi edilizi e manifestato il proprio dissenso alla sanatoria della chiusura di balconi mediante serramenti. Il Comune, dopo un sopralluogo e l’avvio del procedimento repressivo ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001, rilasciava il permesso di costruire in sanatoria, ritenendo rilevanti l’assenza di un regolamento condominiale che imponesse l’unanimità, l’autorizzazione dell’assemblea condominiale e il parere favorevole della Commissione edilizia. La ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione degli artt. 11 e 36 d.P.R. 380/2001, degli artt. 1102, 1117 e 1120 c.c., dell’art. 3 l. 241/1990, delle norme tecniche di attuazione del PRG e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di legittimazione, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento e illogicità manifesta. In particolare sosteneva che la chiusura del balcone avesse determinato nuova superficie utile e volumetria in violazione dello strumento urbanistico e che il Comune non potesse rilasciare la sanatoria in presenza del suo dissenso quale comproprietaria delle parti comuni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, ritenendo tale rilievo assorbente rispetto alle ulteriori censure. Il Collegio ha distinto la legittimazione ad agire dall’interesse al ricorso. Ha riconosciuto che, in linea generale, anche uno solo dei comproprietari può richiedere e ottenere un titolo edilizio, anche in sanatoria, poiché i rapporti interni tra comunisti non incidono automaticamente sul rapporto pubblicistico con l’amministrazione. Nel caso concreto, inoltre, la ricorrente aveva acquistato l’immobile quando le chiusure dei balconi erano già esistenti e le aveva tollerate per oltre trent’anni senza allegare specifici pregiudizi. Secondo il TAR, non risultavano indicati un nocumento personale, concreto e attuale derivante dalla sanatoria, né una concreta utilità conseguibile dall’annullamento del titolo e dalla demolizione di opere risalenti, già esistenti al momento dell’acquisto. Il Collegio ha quindi ritenuto non assolto l’onere di allegazione e prova dell’interesse a ricorrere, rilevando anche il carattere emulativo dell’iniziativa e l’abuso del processo alla luce dei doveri di buona fede e correttezza. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base dell’avvio del procedimento comunale volto alla rimozione o conformazione di opere edilizie abusive.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Invocato dalle parti con riferimento alla sanatoria edilizia; il giudice non esamina nel merito la sussistenza dei presupposti sostanziali, arrestando il giudizio per carenza di interesse.
art. 11 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al titolo edilizio in sanatoria; la relativa censura non viene scrutinata nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato con riferimento al difetto di motivazione del titolo impugnato; la questione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione di inammissibilità previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.
art. 100 c.p.c.
Individuato quale fondamento dell’interesse ad agire, inteso come concreta utilità ricavabile dalla pronuncia richiesta per rimuovere la lesione denunciata.
art. 1136 c.c.
Richiamato per l’autorizzazione assembleare condominiale alla regolarizzazione dell’intervento edilizio.
artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.
Utilizzati dal Collegio quale fondamento dei doveri di buona fede e correttezza, estesi anche alla valutazione dell’esercizio della tutela processuale.
art. 2 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di solidarietà a sostegno della funzione limitativa della buona fede rispetto all’esercizio dei diritti.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all’interesse pubblico processuale a evitare attività giudiziarie inutili e sprechi della risorsa giustizia.
art. 22 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato nel quadro dei principi di solidarietà posti a fondamento dei doveri di buona fede e correttezza.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati quali parametri della funzionalità ed effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato quale parametro dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’esigenza di evitare azioni prive di utilità concreta.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento; la relativa censura non è esaminata nel merito.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Non citato nel testo come norma decisiva; non viene quindi incluso.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un titolo edilizio e l’interesse concreto e attuale al ricorso sono condizioni dell’azione autonome e devono essere verificate entrambe d’ufficio dal giudice amministrativo, nel rispetto del contraddittorio.
- La vicinitas o la comproprietà del bene interessato dall’intervento edilizio possono fondare la legittimazione ad agire, ma non dimostrano automaticamente l’interesse al ricorso: il ricorrente deve allegare e, ove contestato, provare una lesione personale, concreta e attuale e la concreta utilità conseguibile dall’annullamento.
- Il dissenso di un comproprietario rispetto all’intervento edilizio o alla sanatoria non incide, di per sé, sul rapporto pubblicistico tra altro comproprietario richiedente e amministrazione, poiché le vicende interne della comunione restano normalmente estranee alla valutazione amministrativa del titolo edilizio.
- Quando l’opera edilizia era già esistente al momento dell’acquisto dell’immobile da parte del ricorrente ed è stata da questi tollerata per un lungo periodo senza specifiche contestazioni o pregiudizi, la domanda di annullamento della successiva sanatoria deve essere sorretta da una puntuale dimostrazione dell’attuale e concreta utilità della demolizione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Il divieto di abuso del diritto e i doveri di buona fede e correttezza possono operare anche sul piano processuale, impedendo la tutela di iniziative emulative prive di una sostanziale utilità per il ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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