Sentenza del 17/05/2017 n. 12254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il diniego di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002, di carichi iscritti a ruolo relativi a tasse automobilistiche regionali dovute per il 1994. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto applicabile la sanatoria, anche perché il contribuente aveva fatto affidamento sulle informazioni ricevute dall'agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione sostenendo, principalmente, che le tasse automobilistiche del 1994 erano già tributi regionali e non erariali, quindi non definibili con il condono statale, e, in subordine, che il comportamento dell'agente della riscossione non poteva fondare un legittimo affidamento idoneo a rendere efficace una sanatoria non prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che le tasse automobilistiche dovute per il 1994 erano tributi regionali, trasferiti alle Regioni dal 1° gennaio 1993, e che quindi la definizione prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002, riferita ai tributi statali, non era applicabile. L'eventuale condono avrebbe dovuto essere previsto da una specifica legge regionale; nel caso concreto non risultava adottata alcuna disciplina della Regione Puglia. La Corte ha inoltre escluso che l'invito informativo dell'agente della riscossione potesse impedire il diniego o rendere efficace la sanatoria. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12
Definizione dei carichi iscritti a ruolo mediante pagamento agevolato.
La disposizione è stata interpretata come riferita esclusivamente ai tributi statali e non applicabile alle tasse automobilistiche già qualificate come tributi regionali.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13
Le Regioni, le Province e i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni.
Per i tributi propri degli enti territoriali, la definizione agevolata non opera automaticamente in forza del condono statale, ma richiede uno specifico intervento normativo dell'ente competente.
Decreto legislativo n. 504 del 1992, art. 23
Ha trasferito alle Regioni le tasse automobilistiche, rendendole tributi regionali dal 1° gennaio 1993.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 10
Ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede non può rendere applicabile una sanatoria priva dei presupposti legali; le informazioni dell'agente della riscossione hanno valore informativo e non sostituiscono la verifica dei requisiti normativi.
Decreto-legge n. 282 del 2002, art. 5-quinquies, convertito nella legge n. 27 del 2003
È stato richiamato nel contesto della disciplina delle definizioni agevolate, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento della censura principale.
Massime di principio
- Una definizione agevolata prevista da una legge statale si applica solo ai tributi compresi nel suo ambito oggettivo e soggettivo; non può essere estesa automaticamente ai tributi regionali o locali.
- Per i tributi propri delle Regioni o degli enti locali è normalmente necessaria una specifica legge o delibera dell'ente competente che introduca e disciplini la sanatoria.
- La qualificazione del tributo al momento previsto dalla legge è decisiva: se il tributo era già regionale nell'anno di riferimento, non può essere trattato come tributo erariale ai fini del condono statale.
- Le comunicazioni o gli inviti dell'agente della riscossione non creano, di regola, il diritto a una sanatoria non prevista dalla legge e non vincolano l'amministrazione nella verifica dei requisiti.
- Il principio di legittimo affidamento non prevale sull'assenza di un presupposto normativo essenziale per accedere al beneficio fiscale.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la natura del tributo, l'anno d'imposta, l'ente titolare e l'esistenza di una specifica disciplina agevolativa applicabile.
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