Parere n. 815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Matteo Terrabusi, in proprio e quale legale rappresentante della società Romagna Giochi S.r.l. contro il Comune di Cervia e nei confronti di Istituto Suore Orsoline F.M.I. per l’annullamento (i) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Cervia n. 137 dell’8 giugno 2021 recante “individuazione dei luoghi sensibili sul territorio comunale in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 831/17 – Aggiornamento”, (ii) del provvedimento del Comune di Cervia di data 17 giugno 2021, con il quale veniva notificata la predetta deliberazione giuntale e comunicato il rigetto dell’istanza della società Romagna Giochi S.r.l. di cancellazione dall’elenco dei luoghi sensibili della cappella privata dell’Istituto delle Suore Orsoline di via Toti n. 2; (iii) del provvedimento del Comune di Cervia di data 1° ottobre 2021, con il quale veniva comunicato il rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla società Romagna Giochi S.r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e del mutamento della situazione di fatto. La decisione è stata ricondotta al principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il merito delle censure rivolte agli atti comunali non è stato esaminato.
Impugnazione della deliberazione comunale che individuava una cappella privata quale luogo sensibile, con conseguente fascia di rispetto di 500 metri per l’attività di raccolta di gioco lecito, e dei successivi dinieghi di cancellazione e riesame.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Cervia n. 137 dell’8 giugno 2021, il provvedimento comunale del 17 giugno 2021 di rigetto dell’istanza di cancellazione della cappella privata dell’Istituto delle Suore Orsoline dall’elenco dei luoghi sensibili e il successivo rigetto dell’istanza di riesame del 1° ottobre 2021. L’inclusione della cappella tra i luoghi sensibili determinava una fascia di rispetto di 500 metri per lo svolgimento dell’attività di raccolta di gioco lecito. Nelle more del procedimento il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, poiché la situazione di fatto era mutata e risultava venuto meno l’interesse alla decisione.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
A seguito della dichiarazione di rinuncia del ricorrente e del mutamento della situazione di fatto, è venuto meno l’interesse alla decisione; il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile senza esame del merito.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato come rimedio giustiziale cui si applica il principio dispositivo.
Principio dispositivo applicabile al ricorso straordinario
La volontà del ricorrente di rinunciare al ricorso, quando determina il venir meno dell’interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 281/2026
Richiamato quale precedente sull’applicabilità del principio dispositivo al rimedio giustiziale del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il principio dispositivo consente al ricorrente di rinunciare al rimedio quando sopravvenga il venir meno dell’interesse alla decisione.
- Il mutamento della situazione di fatto, accompagnato dalla dichiarazione di rinuncia del ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il Consiglio di Stato non procede all’esame del merito delle censure proposte.
Impugnazione dell’individuazione di un luogo sensibile per l’attività di gioco
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal legale rappresentante di una società operante nella raccolta di gioco lecito contro il Comune di Cervia, nei confronti dell’Istituto delle Suore Orsoline.
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Cervia n. 137 dell’8 giugno 2021, con cui una cappella privata dell’Istituto delle Suore Orsoline, sita in via Toti n. 2, era stata individuata come luogo sensibile. Tale qualificazione comportava l’applicazione di una fascia di rispetto di 500 metri per lo svolgimento dell’attività di raccolta di gioco lecito. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento comunale del 17 giugno 2021, recante la comunicazione della deliberazione e il rigetto dell’istanza di cancellazione della cappella dall’elenco dei luoghi sensibili, nonché il successivo provvedimento del 1° ottobre 2021 di rigetto dell’istanza di riesame.
Sviluppo del procedimento
Il ricorso è stato notificato il 6 dicembre 2021. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con relazione del 19 aprile 2024, aveva espresso l’avviso che il ricorso dovesse essere respinto.
Nelle more, con atto del 25 marzo 2026, depositato il 31 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che la situazione di fatto si era modificata e che, per tale ragione, era venuto meno l’interesse alla decisione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione del ricorrente e il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Ha richiamato il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in conformità al precedente della Sezione I, parere n. 281/2026.
Il mutamento della situazione di fatto ha reso non più utile una pronuncia sugli atti comunali impugnati. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato le questioni di merito relative alla qualificazione della cappella quale luogo sensibile e alla fascia di rispetto di 500 metri.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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