Sentenza n. 1072/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento: a) del bando per l’assegnazione degli ormeggi comunali gestiti in regime di concessione dal Comune di Castellabate all’interno del Porto di S. Marco – periodo di assegnazione 1° giugno 2026 -30 settembre 2026; b) della delibera della Giunta Comunale di Castellabate n. 77 del 31.3.2026 con la quale è stato approvato il piano tariffario degli ormeggi comunali gestiti in regime di concessione dal Comune di Castellabate all’interno del Porto di S. Marco – periodo di assegnazione 1° giugno 2026 -30 settembre 2026; c) della delibera del Consiglio Comunale di Castellabate n. 30 del 2.12.2024, avente ad oggetto il Regolamento per l’assegnazione degli ormeggi comunali gestiti in regime di concessione dal Comune di Castellabate all’interno del Porto di S. Marco; d) della delibera della Giunta Comunale di Castellabate n. 73 del 30.3.2026 con la quale è stato approvato il piano tariffario degli ormeggi comunali gestiti in regime di concessione dal Comune di Castellabate all’interno del Porto di S. Marco – periodo di assegnazione 1 giugno 2026 - 30 settembre 2026; e) della delibera della Giunta Comunale di Castellabate n. 72 del 30.03.2026, avente ad oggetto “Servizio di Attrezzaggio Impiantistico Funzionale del Porto di San Marco di Castellabate per la realizzazione del Piano Ormeggi dedicato alla nautica da diporto per la Stagione 2026 ". Approvazione Progetto di Servizio, in linea tecnica, ex art. 41, comma 12, del Dlgs 36/2023 in Attuazione Della D.G.C. N. 56/2026.”; f) della delibera della Giunta Comunale di Castellabate n. 56 dell’11.3.2026 avente ad oggetto Indirizzi per la prosecuzione della gestione diretta da parte del Comune di Castellabate degli ormeggi all’interno del Porto di S. Marco, per l’ampliamento dello specchio d’acqua in concessione e per l’aggiornamento del piano degli ormeggi in previsione della predisposizione di un progetto di riqualificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare i motivi di illegittimità né la domanda cautelare. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti; il contributo unificato, ove versato, è stato dichiarato irripetibile.
Atto impugnato: Bando per l'assegnazione degli ormeggi comunali nel Porto di San Marco e i relativi atti regolamentari, tariffari e organizzativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando per l'assegnazione degli ormeggi comunali gestiti dal Comune di Castellabate nel Porto di San Marco per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2026, nonché il regolamento comunale, i piani tariffari e le deliberazioni della Giunta comunale concernenti la prosecuzione della gestione diretta, l'ampliamento dello specchio d'acqua in concessione e il progetto di servizio per l'attrezzaggio del porto. Il ricorso era accompagnato da una domanda cautelare, ma il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Dopo il rinvio dell'udienza cautelare, il ricorrente ha depositato e notificato un atto di rinuncia, dichiarando di avere ottenuto l'assegnazione di un posto barca.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibile adozione di tale forma decisoria.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia rituale al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, una volta acquisita al giudizio, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del processo senza procedere all'esame del merito delle censure dedotte.
- Quando il ricorrente dichiara di avere conseguito il risultato sostanziale perseguito mediante l'impugnazione, tale circostanza può fondare la rinuncia al ricorso; il giudice deve comunque definire formalmente il processo mediante la dichiarazione di estinzione conseguente alla rinuncia.
Come è indicizzato
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