Cassazione Civile, Ordinanza n. 29075/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un produttore agricolo che, avendo ottenuto l’assegnazione di alcuni titoli per gli aiuti comunitari, si era rivolto a un Centro di Assistenza Agricola per la gestione della domanda unica. In sede di compilazione del regime di pagamento unico, per un errore di impostazione, tutti i titoli erano stati trasferiti a un terzo; nonostante le segnalazioni tempestive, l’errore non era stato corretto e i titoli erano stati nel frattempo annullati per scadenza del termine, salvo successiva riassegnazione. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’AGEA e del CAA, condannandoli in solido al pagamento dei contributi non percepiti per più annualità; la Corte d’appello aveva rigettato gli appelli. Con il ricorso per cassazione l’AGEA ha dedotto: 1) nullità per avere la Corte d’appello ritenuto tardive e quindi inammissibili le osservazioni critiche depositate contro la CTU rinnovata, sostenendo che le contestazioni alla consulenza tecnica non sono soggette a termine perentorio; 2) nullità/motivazione apparente della sentenza nella parte in cui ha affermato la sostanziale sovrapponibilità delle due relazioni peritali e la correttezza della liquidazione del danno; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme del regolamento CE n. 796/2004, per avere la Corte posto a carico dell’AGEA l’onere di provare la non spettanza dell’aiuto per l’annualità 2008, mentre tale prova avrebbe dovuto gravare sull’attore; 4) error in procedendo per avere la Corte considerato tardiva la produzione di una tabella riepilogativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che le contestazioni e i rilievi critici alla CTU non sono soggetti a un termine perentorio e possono essere proposti anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo che la Corte territoriale non avesse effettivamente adottato una autonoma ratio decidendi di merito sull’attendibilità delle osservazioni alla CTU. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel rinvio il giudice dovrà riesaminare l’appello e rideterminare il quantum, tenendo conto che all’AGEA incombe l’onere di provare la non spettanza del contributo per l’annualità contestata, trattandosi di fatto allegato come eccezione in senso lato.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la nullità del procedimento in relazione alle contestazioni sulla CTU.
art. 195, comma 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che il termine per le osservazioni alla consulenza tecnica non ha natura perentoria anche in appello, purché non si introducano nuovi fatti o eccezioni.
art. 152, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla CTU e sul contraddittorio.
art. 111, comma 6, Cost.
evocato come parametro della denuncia di motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sulla motivazione, pur trattandosi di norma evocata dalla ricorrente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
norma processuale che delimita i vizi denunciati in cassazione.
art. 2697 c.c.
nel rinvio la Corte osserva che spetta all’AGEA dimostrare la non spettanza del contributo per la ragione dedotta, trattandosi di eccezione in senso lato.
artt. 7 e 51 reg. CE n. 796/2004
richiamati nel motivo di ricorso per sostenere che l’aiuto per il 2008 non sarebbe stato liquidabile per anomalia tra superficie dichiarata e superficie determinata.
art. 57 reg. CE n. 796/2004
la Corte d’appello aveva richiamato la norma per affermare che riduzioni ed esclusioni richiedono che l’agricoltore abbia agito deliberatamente o con negligenza; la Cassazione non affronta nel merito tale profilo perché assorbito.
art. 183 c.p.c.
richiamato per il tema delle preclusioni assertive e istruttorie e per la tempestività delle produzioni/contestazioni.
art. 336, comma 1, c.p.c.
la cassazione del capo relativo al primo motivo travolge anche la statuizione sul quantum ad esso dipendente.
art. 156 c.p.c.
evocato dalle Sezioni Unite richiamate dalla Corte come disciplina delle nullità relative del procedimento di CTU.
art. 157 c.p.c.
evocato dalle Sezioni Unite richiamate dalla Corte come disciplina delle nullità relative del procedimento di CTU.
Massime di principio
- Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio costituiscono difese, non eccezioni in senso stretto, e possono essere svolti anche in sede di conclusioni o in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove e si limitino a sollecitare la valutazione del giudice sulle risultanze peritali.
- Il termine per il deposito delle osservazioni alla CTU non ha natura perentoria in quanto tale; il giudice non può dichiararle inammissibili solo per tardività se esse restano nell’alveo delle difese consentite.
- Quando la cassazione colpisce un capo della sentenza logicamente presupposto dalla liquidazione del danno, cade anche la statuizione sul quantum ad esso dipendente.
- L’onere di provare fatti impeditivi o escludenti della pretesa risarcitoria, allegati come eccezione in senso lato, resta a carico della parte che li invoca, e non della parte attrice che agisce per il risarcimento.
- Una motivazione che si limiti a richiamare la "sovrapponibilità" di due relazioni peritali senza dar conto del percorso logico seguito può non essere idonea a sorreggere la decisione; tuttavia il sindacato di cassazione resta assorbito se la questione viene travolta da un diverso vizio accolto.
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