Sentenza del 26/03/2018 n. 294 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IVA - Esenzione chiropratici - Le prestazioni fornite dai chiropratici non sono esenti da IVA - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che le prestazioni di chiropratica dovessero beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione. Richiamava il diritto dell'Unione europea, il principio di neutralità fiscale e l'equivalenza sostanziale tra chiropratica e fisioterapia. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, secondo la normativa italiana vigente, la professione di chiropratico non fosse ancora sufficientemente disciplinata e inclusa tra quelle abilitate a rendere prestazioni sanitarie esenti, in assenza del regolamento attuativo previsto dalla legge n. 244/2007.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento relativo al recupero dell'IVA non versata. Ha stabilito che le prestazioni di chiropratica, per il periodo considerato, non rientravano tra le prestazioni sanitarie esenti e dovevano scontare l'IVA ordinaria del 20%. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)
le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati
L'esenzione IVA per le prestazioni mediche e paramediche dipende dalla definizione e dalla disciplina adottata dallo Stato membro interessato.
Direttiva 2006/112/CE, art. 132, paragrafo 1, lett. c)
Gli Stati membri esentano le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato
La normativa unionale non impone automaticamente l'esenzione per ogni attività di cura, ma rimette agli Stati membri l'individuazione delle professioni mediche e paramediche interessate.
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, n. 18
Sono esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ... ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze
L'esenzione richiede sia la natura sanitaria della prestazione sia che essa sia resa da professionisti appartenenti a categorie riconosciute o individuate secondo le procedure normative previste.
Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 99, Testo unico delle leggi sanitarie
La disposizione individua le professioni sanitarie soggette a vigilanza, ma non menziona la professione di chiropratico.
D.M. 17 maggio 2002, art. 1
Il decreto estende l'esenzione a specifiche categorie professionali e alle professioni sanitarie individuate dalla normativa, senza includere espressamente i chiropratici.
D.M. 29 marzo 2001, art. 3
Il decreto individua profili di professioni sanitarie, ma non riserva uno specifico riconoscimento alla figura del chiropratico.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 355
è istituito presso il Ministero della Salute ... un registro dei dottori in chiropratica
La norma ha previsto il riconoscimento della figura del chiropratico e l'istituzione di un registro, ma, secondo la sentenza, si è limitata a una previsione di principio e ha rinviato a un regolamento la definizione del profilo professionale, delle competenze e dei requisiti formativi. Pertanto non era sufficiente, da sola, a fondare l'esenzione IVA.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 197/E del 30 luglio 2009
In assenza del regolamento attuativo e della definizione del profilo professionale, le prestazioni rese dai chiropratici secondo l'ordinamento italiano non sono state considerate prestazioni sanitarie esenti e sono state ritenute soggette all'IVA ordinaria.
Cassazione, ordinanza n. 22814 del 28 ottobre 2014
La sentenza richiama l'orientamento secondo cui, ai fini dell'esenzione IVA, è necessario verificare il concreto riconoscimento normativo della professione e delle relative prestazioni nell'ordinamento interno.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie non dipende soltanto dalla finalità terapeutica dell'attività o dalla sua equivalenza sostanziale ad altre professioni sanitarie, ma anche dal riconoscimento formale della professione e delle prestazioni nell'ordinamento nazionale.
- Quando la legge istituisce una nuova professione sanitaria rinviando a regolamenti o decreti successivi la definizione del profilo professionale, il solo riconoscimento legislativo di principio può non essere sufficiente per applicare l'esenzione IVA.
- Il diritto dell'Unione europea e il principio di neutralità fiscale non impongono necessariamente l'esenzione a professioni non individuate dallo Stato membro, purché la disciplina nazionale stabilisca criteri coerenti per riconoscere le categorie sanitarie esenti.
- In situazioni analoghe occorre verificare, per il periodo d'imposta interessato, se la professione era espressamente inclusa tra quelle sanitarie esenti, se esisteva il necessario decreto o regolamento attuativo e se la prestazione rientrava tra diagnosi, cura o riabilitazione.
- L'eventuale evoluzione normativa successiva non modifica automaticamente il trattamento IVA applicabile a periodi precedenti: la valutazione deve essere effettuata in base alla disciplina vigente al momento delle prestazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 91 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →