Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5671/2026 - Napoli, Sezione 1

per la ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3289/2024, pubblicata il 08/05/2024, nella causa iscritta al r.g. n. 4838/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, notificata il 20/06/2024 al MIUR (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202602144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato a pagare € 4.294,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 3289/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata l'8 maggio 2024 e notificata al Ministero il 20 giugno 2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il titolo riconosceva € 4.294,25 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Dedotto il mancato pagamento nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha domandato che fosse ordinato il pagamento della sorte capitale e degli ulteriori interessi maturati dopo il passaggio in giudicato e fino all'effettivo pagamento.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che il titolo è esecutivo, munito di formula esecutiva e regolarmente notificato e che sono state rispettate le formalità, compreso il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di elementi contrari forniti dal Ministero, ritiene comprovato il persistente inadempimento e ordina di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, pagando € 4.294,25 e gli ulteriori interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato fino al saldo. Precisa che il titolo costituisce inoltre titolo per il rimborso degli oneri di registrazione, se versati dalla ricorrente, nella misura risultante dall'annotazione dell'Ufficio del Registro. Per l'eventuale ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che, su istanza della ricorrente, dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni; l'incarico comprende gli atti necessari a reperire e pagare le somme, e la mancanza di stanziamenti o di cassa non giustifica l'inerzia. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, nonché rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In accoglimento del proposto mezzo di tutela, deve essere conseguentemente ordinato all’Amministrazione intimata, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione alla sentenza in questione, per la somma come da ricorso

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice, verificata la persistente inottemperanza a un titolo esecutivo, ordina all'amministrazione di conformarsi al giudicato e può predisporre le misure necessarie a garantirne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    peraltro va ulteriormente osservato come, in assenza di diversa indicazione da parte della resistente sul punto (rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a.), sia da ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante da parte dell’amministrazione debitrice.

    In assenza di elementi contrari forniti dall'amministrazione resistente, il TAR ritiene comprovata la persistenza dell'inadempimento al giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    In presenza della constatata osservanza delle formalità di legge (in primis, la notifica del ricorso dopo la scadenza del termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici), il ricorso va, dunque, accolto

    L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali deve rispettare il termine dilatorio di 120 giorni; una volta decorso tale termine e osservate le formalità di legge, il ricorso per ottemperanza può essere accolto.

  • art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

    Occorre inoltre precisare che la decisione come sopra passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione della stessa, se versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.

    La sentenza passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione effettivamente versati dalla parte, nella misura attestata dall'annotazione dell'Ufficio del Registro.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, accertati la definitività e l'esecutività del titolo, la sua regolare notificazione, il decorso del termine dilatorio applicabile e il persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • Quando l'amministrazione non fornisce elementi contrari, il persistente inadempimento al titolo può ritenersi comprovato ai fini del giudizio di ottemperanza.
  • Per assicurare l'effettività del giudicato, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di compiere gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessari; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non legittimano la mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.