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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9048/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina pluriaggravata, lesione personale e furto in abitazione su tre profili: 1) contestazione dell'affermazione di responsabilita' per la rapina del 2 giugno 2020, deducendo incongruenze negli orari dei filmati, incertezze sull'individuazione dell'autore (altezza, presenza di due persone), e la valutazione delle prove a suo favore (spiegazione sulla propria presenza nel luogo); 2) contestazione della responsabilita' per il furto in abitazione del 17 luglio 2020, sostenendo di avere ricevuto parte della refurtiva in buona fede da terzo (Melada) e che le intercettazioni/telefonate siano interpretabili diversamente; 3) censura del trattamento sanzionatorio per eccesso di pena e possibile errore nel calcolo della riduzione per il rito (rito abbreviato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e manifestamente infondati i motivi che chiedevano la rinnovata valutazione del merito (identificazione nel delitto del 2 giugno e responsabilita' per il furto del 17 luglio), ritenendo che la motivazione dei giudici di merito abbia adeguatamente esaminato e valorizzato gli elementi indiziari (filmati, riscontri sulla fisionomia e abbigliamento, tabulati telefonici, sequestro della refurtiva). E' stato invece accolto soltanto il rilievo formale relativo all'errato computo della pena: la Corte ha rettificato il calcolo della riduzione per il rito; la pronuncia impugnata e' stata corretta nella sola quantificazione della pena detentiva (la pena effettiva e' stata riportata alla misura corretta di anni sei di reclusione, con multa di euro 2.400,00, in luogo dell'indicazione errata di anni sei, mesi due e giorni venti).

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, cod. pen. (rapina pluriaggravata)

    Norma applicata per delimitare il tipo di reato e il minimo edittale; la Corte si e' riferita al terzo comma per la determinazione della pena di base e per escludere che l'aggravante citata (n. 3-bis) fosse soggetta a comparazione con le attenuanti

  • art. 81, comma 4, cod. pen. (continuazione)

    Applicata per l'aumento della pena a titolo di continuazione tra reati; la Corte ha rilevato che l'aumento operato dal primo giudice era inferiore al minimo previsto ma ne ha tenuto conto nell'operazione complessiva di determinazione della pena

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (riduzione per il rito abbreviato)

    Prevede la riduzione di pena in caso di giudizio abbreviato; il giudice di primo grado ha applicato la riduzione ma ha commesso un errore di computo cui la Corte ha provveduto a rimediare

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen. (correzione di errori materiali)

    Consente alla Corte di Cassazione di rettificare errori di calcolo o materiali nella sentenza impugnata senza procedere all'annullamento; la Corte lo ha utilizzato per correggere il calcolo della pena

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non e' ammesso richiedere una nuova valutazione del merito dei fatti: i motivi devono criticare specificamente la motivazione dei giudici di merito, non limitarsi a riproporre le stesse censure gia' respinte in appello
  • La valutazione della prova indiziaria segue due fasi (esame dei singoli elementi, poi valutazione unitaria): discrepanze isolate (es. differenze di orario o dettagli) possono essere superate se il complesso degli indizi risulta congruente e non esistono alternative concrete e razionali
  • La mera presenza di refurtiva o il ritrovamento di oggetti provento di reato nell'abitazione dell'imputato costituisce un forte elemento indiziario; l'asserzione della ricezione in buona fede deve essere provata con elementi concreti e non con affermazioni generiche
  • Le intercettazioni e i tabulati telefonici possono essere ritenuti significativi; la Cassazione puo' sindacare l'interpretazione solo in caso di travisamento o di indicazione difforme e decisiva del contenuto probatorio
  • Errori aritmetici o materiali nel calcolo della pena (es. dovuti all'applicazione della riduzione per il rito o alla valutazione della continuazione) possono essere rettificati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza annullare la sentenza quando si tratta di mero errore di computo
  • Per impugnazioni efficaci in Cassazione e' necessario proporre motivi specifici, con critica puntuale della motivazione e degli argomenti contrapposti dal giudice di merito, indicando esattamente i punti di travisamento o le violazioni di legge

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