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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Brembate n. 40 del 4.12.2020, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 25 in data 23 giugno 2020 ad oggetto: “esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva della Variante 4 al PGT vigente". - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il decreto di non assoggettabilità a VAS, prot. gen. n. 0007161 del 16 luglio 2020

Giustizia amministrativa202100592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione definitiva della Variante n. 4 al PGT, unitamente al decreto di non assoggettabilità a VAS

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore estrattivo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di terreni interessati da attività estrattiva e da impianti di lavorazione degli inerti, ha impugnato la Variante n. 4 al PGT nella parte in cui ha assoggettato l’ATEg28.1, nel quale ricadono le sue aree, al recupero integrale con destinazione agricola, mentre ha attribuito all’ATEg28.2 una disciplina più favorevole, consentendo il mantenimento degli impianti produttivi e l’insediamento di nuove attività, anche diverse da quelle storicamente esercitate. Sono stati dedotti: disparità di trattamento tra aree asseritamente omogenee; irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria, anche perché l’ATEg28.2 presentava una superficie verde e boschiva maggiore rispetto all’ATEg28.1; lesione dell’affidamento qualificato derivante dagli impianti esistenti e dagli investimenti sostenuti; difetto di motivazione sulla scelta di concentrare i diritti edificatori produttivi in una sola parte dell’ex ambito estrattivo; violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. È stato inoltre dedotto il mancato rispetto dell’iter formativo della variante, sul presupposto che la modifica delle deliberazioni di avvio, intervenuta dopo un lungo periodo di sospensione, avrebbe imposto un nuovo procedimento. La ricorrente ha contestato anche, quale atto presupposto, il decreto di non assoggettabilità a VAS.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato gli atti impugnati limitatamente alla disciplina urbanistica riguardante la posizione della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che le scelte pianificatorie siano normalmente caratterizzate da ampia discrezionalità e siano sindacabili solo per errori di fatto, illogicità manifeste, irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, tuttavia, la differenziazione radicale tra ATEg28.1 e ATEg28.2 non è risultata adeguatamente giustificata. La conformazione dei due ambiti, la storia dell’attività estrattiva e la presenza di condizioni naturalistiche non differivano in modo tale da spiegare l’imposizione del recupero agricolo integrale nella zona nord e, contemporaneamente, la conservazione o l’ampliamento delle possibilità produttive nella zona centrale e meridionale. La maggiore naturalità dell’ATEg28.2 risultava inoltre frutto di precedenti interventi di recupero ambientale e non dimostrava la necessità di una rinaturalizzazione integrale dell’ATEg28.1. Neppure le criticità viabilistiche sono state ritenute sufficientemente istruite e idonee a giustificare una scelta riferita all’intero ambito, potendo eventualmente richiedere interventi puntuali sulla viabilità. Il Comune avrebbe dovuto considerare anche la trasformazione effettiva dei luoghi, gli impianti esistenti, gli investimenti dei cavatori e le connesse aspettative economiche, ricercando un equilibrio nella distribuzione degli oneri di recupero e delle opportunità produttive. È stata quindi ravvisata una non corretta valutazione della situazione di fatto, con conseguente irragionevolezza e disparità di trattamento. Il quinto motivo, relativo alla necessità di rinnovare il procedimento di formazione della variante dopo la sospensione e la successiva rettifica degli atti iniziali, è stato invece respinto, con rilievi anche di inammissibilità per carenza di interesse: il procedimento di approvazione della variante poteva considerarsi unitario, senza necessità di un nuovo avvio. L’effetto conformativo impone al Comune di intervenire senza ritardo sulla pianificazione nella parte annullata, garantendo il contraddittorio con la ricorrente. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 l.r. Lombardia n. 14/1998

    le previsioni del Piano Cave provinciale prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali

    Durante la vigenza del Piano Cave le previsioni comunali sono subordinate alle prescrizioni provinciali; cessata l’attività estrattiva, il Comune riacquista la funzione pianificatoria, ma deve esercitarla tenendo conto degli effetti prodotti sul territorio dal legittimo esercizio dell’attività estrattiva.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Il principio della necessaria predeterminazione del termine di conclusione del procedimento non è stato ritenuto applicabile, nella fattispecie, alla complessa elaborazione della variante al PGT, sicché la sospensione del percorso non ha imposto il riavvio del procedimento.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono ampiamente discrezionali e sono sindacabili dal giudice amministrativo, in sede di legittimità, solo quando risultino affette da errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
  • Quando la scelta di zonizzazione è contestata per l’inesistenza o l’erronea valutazione dei presupposti fattuali, l’amministrazione deve dimostrare che tali presupposti siano stati adeguatamente accertati già nel procedimento e deve rendere conoscibili i criteri generali o gli elementi concreti che sorreggono la scelta.
  • Nella disciplina urbanistica successiva alla cessazione di un’attività estrattiva, il Comune riacquista la piena funzione pianificatoria, ma deve considerare la situazione dei luoghi prodotta dal legittimo esercizio dell’attività, inclusi gli impianti esistenti, gli investimenti sostenuti e le aspettative economiche connesse.
  • La pianificazione degli ex ambiti estrattivi deve distribuire in modo ragionevole e proporzionato gli oneri di recupero ambientale e le opportunità di mantenimento o sviluppo produttivo; è illegittima la concentrazione di tutti gli oneri su una porzione dell’ambito e di tutte le opportunità economiche su un’altra, in assenza di una giustificazione coerente con le differenze fattuali.
  • Le criticità viabilistiche, ove riferite a un singolo accesso o a specifici profili infrastrutturali, non giustificano automaticamente la radicale destinazione non produttiva di un intero ambito urbanistico e devono essere supportate da un’istruttoria concreta, non da mere fotografie o affermazioni generiche.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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