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Sentenza

Sentenza del 15/03/2016 n. 1479 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REDDITOMETRO - Natura presuntiva - Motivazione basata sul mero scostamento dalle risultanze del metodo statistico - Illegittima - Necessità di corredare la motivazione con elementi ulteriori a sostegno dell'atto impositivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dall'applicazione dei parametri del cosiddetto redditometro. La doglianza riguardava l'insufficienza della motivazione dell'atto impositivo, poiché il mero risultato statistico non dimostra, da solo, l'effettiva capacità contributiva del contribuente e non costituisce una presunzione qualificata. L'Ufficio avrebbe dovuto instaurare un preventivo contraddittorio e valutare ulteriori elementi concreti riferiti alla specifica situazione del contribuente.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima o comunque non adeguatamente fondata, perché basata soltanto sulle risultanze standardizzate del redditometro. Il semplice scostamento dai parametri statistici non è sufficiente a sostenere l'accertamento: la presunzione deve essere corroborata da elementi ulteriori e da una verifica individualizzata, anche attraverso il contraddittorio preventivo. Il principio è conforme a Cassazione n. 23544/2012.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro

    I parametri del redditometro possono costituire un punto di partenza per l'accertamento, ma il loro risultato non è sufficiente, da solo, a dimostrare la maggiore capacità contributiva del contribuente. Occorrono ulteriori elementi concreti e una valutazione riferita alla posizione individuale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23544/2012

    La presunzione derivante dal redditometro deve essere verificata nel contraddittorio con il contribuente e può assumere rilevanza solo se corroborata da elementi gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente il mero scostamento dai parametri standard.

Massime di principio

  • Un accertamento fiscale basato esclusivamente su parametri statistici o standardizzati è generalmente vulnerabile se l'Amministrazione non dimostra il collegamento concreto tra tali parametri e la reale capacità contributiva del contribuente.
  • Il contraddittorio preventivo consente al contribuente di spiegare la provenienza delle risorse, le spese sostenute e le circostanze personali; l'Ufficio deve esaminare tali elementi in modo effettivo e non limitarsi a confermare il risultato del calcolo standard.
  • Per rendere valida una presunzione semplice, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi specifici, coerenti e verificabili; il solo scostamento matematico non basta.
  • In casi analoghi, è opportuno contestare sia l'assenza o l'insufficienza della motivazione sia la mancata personalizzazione dell'accertamento rispetto alla concreta situazione economica del contribuente.

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