Sentenza del 15/03/2016 n. 1479 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REDDITOMETRO - Natura presuntiva - Motivazione basata sul mero scostamento dalle risultanze del metodo statistico - Illegittima - Necessità di corredare la motivazione con elementi ulteriori a sostegno dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dall'applicazione dei parametri del cosiddetto redditometro. La doglianza riguardava l'insufficienza della motivazione dell'atto impositivo, poiché il mero risultato statistico non dimostra, da solo, l'effettiva capacità contributiva del contribuente e non costituisce una presunzione qualificata. L'Ufficio avrebbe dovuto instaurare un preventivo contraddittorio e valutare ulteriori elementi concreti riferiti alla specifica situazione del contribuente.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima o comunque non adeguatamente fondata, perché basata soltanto sulle risultanze standardizzate del redditometro. Il semplice scostamento dai parametri statistici non è sufficiente a sostenere l'accertamento: la presunzione deve essere corroborata da elementi ulteriori e da una verifica individualizzata, anche attraverso il contraddittorio preventivo. Il principio è conforme a Cassazione n. 23544/2012.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
I parametri del redditometro possono costituire un punto di partenza per l'accertamento, ma il loro risultato non è sufficiente, da solo, a dimostrare la maggiore capacità contributiva del contribuente. Occorrono ulteriori elementi concreti e una valutazione riferita alla posizione individuale.
Cassazione civile, sentenza n. 23544/2012
La presunzione derivante dal redditometro deve essere verificata nel contraddittorio con il contribuente e può assumere rilevanza solo se corroborata da elementi gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente il mero scostamento dai parametri standard.
Massime di principio
- Un accertamento fiscale basato esclusivamente su parametri statistici o standardizzati è generalmente vulnerabile se l'Amministrazione non dimostra il collegamento concreto tra tali parametri e la reale capacità contributiva del contribuente.
- Il contraddittorio preventivo consente al contribuente di spiegare la provenienza delle risorse, le spese sostenute e le circostanze personali; l'Ufficio deve esaminare tali elementi in modo effettivo e non limitarsi a confermare il risultato del calcolo standard.
- Per rendere valida una presunzione semplice, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi specifici, coerenti e verificabili; il solo scostamento matematico non basta.
- In casi analoghi, è opportuno contestare sia l'assenza o l'insufficienza della motivazione sia la mancata personalizzazione dell'accertamento rispetto alla concreta situazione economica del contribuente.
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