Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22104/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento presupposte, sostenendo di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo. In primo grado il ricorso è stato rigettato perché le cartelle risultavano validamente notificate; in appello la decisione è stata confermata dalla CTR, che ha ritenuto rituale la notifica presso lo stesso immobile in cui aveva sede la società, in un piano diverso, a mani della madre del legale rappresentante, e ha escluso la decadenza del potere impositivo. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto o apparenza di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione degli artt. 6 e 7 L. 212/2000 per mancata produzione degli originali delle relate e delle cartelle; (3) e (4) violazione degli artt. 145 c.p.c., 26 e 60 d.P.R. 602/1973, deducendo che la notifica non sarebbe avvenuta presso la sede sociale ma presso l'abitazione della madre del legale rappresentante e che la relata non sarebbe stata idoneamente attestata; (5) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 1, comma 5-bis, L. 156/2005, assumendo che dalla nullità delle notifiche sarebbe derivata la decadenza dal potere impositivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era affatto mancante o apparente, ma spiegava le ragioni della ritenuta regolarità delle notifiche. Ha rigettato il secondo motivo, rilevando che per la notifica della cartella a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 non è necessaria una relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento sottoscritto. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente non emergeva con certezza dalla sentenza impugnata e mancava la trascrizione integrale della relata di notifica, in violazione del principio di autosufficienza. Ha rigettato il quinto motivo, osservando che la CTR aveva accertato le date di notifica (22.4.2008 e 15.6.2009) e che non risultava alcuna decadenza del potere impositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente viene ricondotto, nei limiti del controllo di legittimità, alle anomalie motivazionali rilevanti come nullità della sentenza, non a un mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca la motivazione nei casi estremi di assenza materiale, motivazione apparente, contrasti irriducibili o incomprensibilità obiettiva.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione del giudice tributario deve essere effettiva, ma la decisione impugnata è stata ritenuta sufficientemente argomentata.

  • art. 6 L. 212/2000

    La censura relativa alla mancata produzione degli originali non è stata accolta, in presenza della disciplina speciale sulla notifica della cartella esattoriale.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato in relazione alla prova della notifica della cartella.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La cartella esattoriale può essere notificata anche mediante invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona alla data dell'avviso di ricevimento e non occorre una relata di notifica.

  • art. 145 c.p.c.

    La dedotta invalidità della notifica alla società non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo stata trascritta integralmente la relata.

  • art. 60 d.P.R. 602/1973

    Richiamato insieme all'art. 145 c.p.c. dalla ricorrente per contestare la ritualità della notificazione delle cartelle.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La dedotta decadenza del potere impositivo è stata esclusa perché la CTR ha accertato che le cartelle erano state notificate in date non incompatibili con i termini applicabili.

  • art. 1, comma 5-bis, L. 156/2005

    Richiamato quale parametro per la dedotta decadenza, ma la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità della motivazione; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta non persuasiva o insufficiente.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Per la notifica della cartella esattoriale a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 è sufficiente l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica separata.
  • Quando si deduce la nullità della notificazione per violazione di norme processuali, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione integrale degli atti rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo del vizio denunciato.
  • La contestazione della decadenza del potere impositivo è infondata se dal giudizio di merito risulta che le cartelle sono state notificate entro le date rilevanti ai fini di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.