Cassazione Civile, Ordinanza n. 15568/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di rimborso dell'IVA maturata nell'anno 2004 da una società in accomandita semplice che aveva cessato l'attività nel dicembre 2004 ed era stata cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2010. Il liquidatore della società aveva chiesto nel maggio 2010 il rimborso del credito IVA; dopo il diniego dell'Ufficio, il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado e la CTR aveva riformato solo parzialmente, riconoscendo il rimborso nei limiti della quota del richiedente. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali sostenendo che il rimborso non fosse più dovuto perché non era stato presentato il modello VR e il credito non risultava indicato nel bilancio finale di liquidazione, sicché doveva ritenersi implicitamente rinunciato e non trasferibile ai soci; inoltre contestava che il contribuente avesse assolto l'onere di provare i presupposti del rimborso; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancata decisione sulla dedotta inesistenza del diritto al rimborso per omissione nel bilancio di liquidazione. In via pregiudiziale la Corte ha anche dichiarato il difetto di legittimazione passiva di due ex soci che non erano stati parti dei giudizi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di due controricorrenti ex soci, ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite. La Corte ha affermato che la domanda di rimborso IVA per cessazione dell'attività si considera proposta con la compilazione del quadro della dichiarazione annuale e che il modello VR è solo un adempimento per l'esigibilità; inoltre, il credito IVA esposto in dichiarazione, se certo e non contestato nella sua esistenza dall'Amministrazione, non perde rilievo solo perché non riportato nel bilancio finale di liquidazione. La mancata indicazione in bilancio non basta, da sola, a far presumere una rinuncia tacita al credito, quando esso sia già stato fatto valere in dichiarazione e sia astrattamente suscettibile di riparto tra i soci dopo l'estinzione della società.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e alla sorte dei rapporti attivi residui.
art. 2697 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che incombeva sul contribuente la prova dei presupposti del rimborso; la Corte non accoglie la censura perché il credito risultava già esposto in dichiarazione.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere inferenze presuntive sulla rinuncia al credito; la Corte esclude che la sola mancata indicazione in bilancio consenta tale conclusione.
art. 115 c.p.c.
Dedotto per contestare la valutazione del materiale probatorio; la censura è ritenuta infondata.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Disciplina il rimborso dell'eccedenza d'imposta in caso di cessazione dell'attività; la relativa domanda è soggetta a prescrizione ordinaria decennale.
art. 37 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Il modello VR è qualificato come presupposto per l'esigibilità del credito e non come forma necessaria di proposizione della domanda di rimborso.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per dedotta omessa pronuncia; il motivo è assorbito.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo, senza incidere sull'esito perché assorbito.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo, senza decisività autonoma.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Menzi onato come termine applicabile solo in via sussidiaria e residuale in mancanza di disciplina specifica, non nel caso di rimborso IVA per cessazione attività.
Massime di principio
- La domanda di rimborso del credito IVA, quando il credito risulti dall'ultima dichiarazione annuale, si considera già esercitata con la compilazione del quadro dichiarativo corrispondente; la successiva presentazione del modello VR rileva solo ai fini dell'esigibilità e non dell'esistenza della domanda.
- Nel caso di eccedenza IVA maturata alla cessazione dell'attività, il diritto al rimborso è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, non al termine biennale previsto in via residuale dal processo tributario.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta, di per sé, la rinuncia tacita ai crediti già emersi e certi, ove essi avrebbero dovuto figurare nel bilancio finale di liquidazione e siano suscettibili di riparto tra i soci.
- La tacita rinuncia al credito può desumersi solo in presenza di mere pretese, diritti incerti, controversi o non liquidi; non è invece inferibile quando il credito sia già stato specificamente fatto valere e risulti determinato nel suo importo.
- In sede di impugnazione, il soggetto che contesta il rimborso non può limitarsi a richiamare la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, ma deve allegare e dimostrare fatti idonei a mettere in discussione l'esistenza sostanziale del credito.
- Dopo l'estinzione della società, i diritti attivi residui non liquidati possono ricadere in una situazione di contitolarità/comunione tra gli ex soci, con esclusione della necessità di litisconsorzio necessario quando uno solo di essi agisca per la riscossione.
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