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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15093/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo di €58.910 disposto dal G.I.P. nei confronti di Destro Pastizzaro per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di contributi comunitari (art. 640-bis c.p.). Il Procuratore Europeo sosteneva che, secondo i decreti ministeriali di settore, per ottenere i contributi per l'attività di pascolo è obbligatorio esercitare il pascolo per almeno 60 giorni annui e dotarsi del "codice pascolo", necessario per identificare il luogo del pascolamento; l'assenza del codice e la correlazione con la normativa sanitaria costituirebbero indizi del carattere fittizio delle attività di pascolo dichiarate dall'azienda.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto improduttiva e inammissibile la memoria con documenti nuovi (informativa di PG e dichiarazioni) depositata in Cassazione, richiamando il divieto di dedurre "documenti nuovi" nella fase di legittimità. Ha inoltre stabilito che il ricorso non ha efficacemente dimostrato una violazione di legge del provvedimento impugnato: l'assenza del codice pascolo, anche se formalmente rilevante, non prova di per sé il fumus del reato di truffa; avrebbe dovuto emergere la non esistenza dei bovini dichiarati o la falsità di altri elementi sostanziali posti a fondamento della domanda di contributo. Il Tribunale del riesame aveva, invece, richiamato dichiarazioni difensive di terzi che attestavano lo svolgimento di attività di pascolo e transumanza, elementi che il ricorso non ha confutato concretamente.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Norma di riferimento per la contestata truffa aggravata per conseguimento di contributi comunitari; la corte osserva che, ai fini del fumus, non è sufficiente la mera irregolarità formale (es. assenza del codice pascolo) senza prova della non esistenza degli animali o della falsità delle dichiarazioni essenziali.

  • art. 585 c.p.p., comma 4

    Richiamato per sottolineare i limiti alla produzione di "motivi nuovi" e l'impossibilità di dedurre documenti nuovi nel giudizio di legittimità.

  • art. 311 c.p.p., comma 4

    Richiamato unitamente all'art. 585 c.p.p. per spiegare che la Corte di cassazione valuta la legittimità e non può ricevere documenti nuovi non prodotti nei precedenti gradi.

  • art. 325 c.p.p., comma 3

    Richiamo normativo in tema di misure cautelari reali e limiti alla produzione documentale in sede di legittimità.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Citato in relazione al vizio da travisamento della prova: la Corte chiarisce che il presunto travisamento è sindacabile in cassazione solo rispetto alla valutazione degli elementi già acquisiti e non quale via per introdurre nuovi elementi probatori.

  • art. 310 c.p.p.

    Riferimento alla possibilità, nelle fasi incidentali (es. riesame), di produrre elementi successivi purché ciò avvenga nell'ambito del contraddittorio; ma tali nuovi elementi non possono essere direttamente prodotti in Cassazione.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato come possibile sede (fasi incidentali) per l'acquisizione di nuovi elementi probatori nell'ambito del procedimento, non invece in Cassazione.

  • art. 603 c.p.p.

    Menzi ono nell'analisi della non applicabilità di alcune norme procedurali che consentivano la produzione di documenti in sede di legittimità, a sottolineare il diverso regime introdotto dal nuovo codice.

  • art. 613 c.p.p. (mancanza di disposizione analoga)

    La sentenza evidenzia che il nuovo codice non prevede l'articolazione prevista dall'abrogato art. 533, e pertanto non è consentita la produzione di documenti nuovi in Cassazione;

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali non sono ammissibili documenti "nuovi" o prove acquisite dopo il provvedimento impugnato; tali elementi devono essere allegati e discussi nei gradi di merito o nelle fasi incidentali (art. 309/310 c.p.p.).
  • Il ricorso avverso misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge: non può servire a rimettere in discussione valutazioni di merito attraverso nuova produzione documentale.
  • L'assenza di un adempimento formale o di un codice amministrativo (es. codice pascolo) non prova automaticamente il fumus del reato di truffa: per contestare la buona fede o la sussistenza dell'attività dichiarata occorre dimostrare la non esistenza degli elementi essenziali (es. gli animali dichiarati) o la falsità sostanziale delle dichiarazioni.
  • Se emergono nuovi elementi probatori durante le indagini, l'organo inquirente deve attivare le vie processuali appropriate (nuove richieste al G.I.P., nuove misure cautelari o produzione nelle fasi di merito) e non introdurli direttamente in Cassazione.
  • Le dichiarazioni di terzi che attestano lo svolgimento dell'attività possono essere decisive per escludere il fumus: il giudice di merito può basare su tali dichiarazioni la revoca del sequestro se risultano coerenti e non smentite.

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