Cassazione Civile, Ordinanza n. 04612/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, i costi e l'imposta relativi a due fatture emesse da una associazione sportiva dilettantistica per sponsorizzazioni riferite al periodo d'imposta 2007, ritenendo le spese difettose di inerenza e antieconomiche. La contribuente ha ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e degli artt. 108 e 109 TUIR, sostenendo che la CTR avesse attribuito alla norma speciale un autonomo regime di deducibilità svincolato dall'inerenza, mentre al più essa inciderebbe sulla qualificazione del costo come pubblicitario entro il limite di legge; (2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio pretendesse la prova di un ritorno economico diretto per ogni spesa, spostando il tema dal difetto di inerenza alla pretesa necessità di documentare nuovi contratti; (3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi alla sproporzione della sponsorizzazione rispetto all'utilità ritraibile, alla scarsa audience, all'assenza di collegamento con l'attività sociale, all'incidenza sul bilancio e ad asserite finalità fiscali; (4) violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR negato il sindacato dell'Amministrazione sulle scelte economiche dell'imprenditore e riconosciuto un arbitrio insindacabile nella destinazione di beni e attività societarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, e quindi di inerenza e congruità, delle spese di sponsorizzazione rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite normativo, purché ricorrano i requisiti richiesti dalla disposizione (soggetto sponsorizzato dilettantistico, limite di spesa, finalità promozionale per lo sponsor, effettiva attività promozionale del beneficiario). In presenza di tali condizioni è precluso all'Ufficio il sindacato sulla convenienza, sull'antieconomicità e sulla diretta aspettativa di ritorno commerciale, e non può pretendersi una prova ulteriore del nesso con specifici ricavi o un legame territoriale tra pubblicità e mercato di riferimento. Ne è conseguita la conferma della decisione di merito che aveva riconosciuto la deducibilità dei costi e la conseguente condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. 289/2002
spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine e di prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di euro 200.000,00
norma speciale agevolativa che, per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, opera come presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, precludendo ulteriori verifiche di inerenza e congruità ove ricorrano i presupposti previsti.
art. 108 T.U.I.R.
richiamato come norma del regime generale dei costi di pubblicità, cui la disciplina speciale delle sponsorizzazioni si collega e in parte deroga.
art. 109 T.U.I.R.
le regole generali su certezza, competenza e inerenza restano il quadro ordinario, ma la norma speciale dell'art. 90, comma 8, deroga al sindacato sull'inerenza e alla congruità per le sponsorizzazioni agevolate.
art. 2697 c.c.
richiamato solo come parametro sull'onere della prova, ma ritenuto non decisivo nel caso, poiché la pretesa dell'Ufficio di imporre una prova del ritorno economico diretto è incompatibile con la presunzione legale assoluta.
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata respinta perché non è consentito all'Ufficio un sindacato sulla convenienza economica della sponsorizzazione nei limiti coperti dalla presunzione legale.
art. 40 d.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della tesi dell'Agenzia.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per il denunciato omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
si precisa che il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, se ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e ne rispettano i requisiti, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, con conseguente deducibilità piena entro il limite previsto dalla norma.
- Quando opera la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, è precluso il sindacato dell'Amministrazione e del giudice sulla convenienza economica della spesa, sulla sua antieconomicità o sulla necessità di dimostrare un ritorno commerciale diretto e quantificabile.
- La nozione di inerenza, in materia di costi pubblicitari, è qualitativa e non richiede la prova di un nesso immediato con singoli ricavi; inoltre, nel mercato moderno non è necessario un legame territoriale tra il messaggio pubblicitario e l'area in cui l'impresa opera.
- In presenza di una presunzione legale assoluta, non possono essere introdotti requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma speciale; l'Ufficio non può convertire la disciplina agevolativa in una mera franchigia sottoposta a ulteriore vaglio di merito.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal versamento materiale tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
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