Sentenza del 28/10/2016 n. 21848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta di registro pagata per il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, sostenendo che lo stesso immobile era stato successivamente trasferito a un altro soggetto in esecuzione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con conseguente duplicazione dell'imposta. La CTR aveva ritenuto applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, che consente il rimborso in caso di nullità o annullamento dell'atto per causa non imputabile alle parti. L'Agenzia ha sostenuto che non ricorresse una nullità o annullabilità originaria del decreto, ma soltanto una sua inopponibilità alla successiva sentenza costitutiva, fattispecie estranea all'art. 38.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che l'art. 38 del D.P.R. n. 131 del 1986 si applica soltanto ai casi di nullità o annullamento dell'atto derivanti da vizi genetici, esistenti fin dall'origine, e non alle ipotesi di successiva inefficacia o inopponibilità del trasferimento rispetto ad altro titolo. La società non ha quindi diritto al rimborso dell'imposta pagata per il primo trasferimento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38
Prevede la restituzione dell'imposta, per la parte eccedente la misura fissa, in caso di nullità o annullamento dell'atto per causa non imputabile alle parti.
La norma è di stretta interpretazione e riguarda esclusivamente nullità o annullamento dovuti a vizi originari dell'atto, esistenti ab origine. Non si applica quando l'atto è valido, ma diviene inefficace o inopponibile per effetto di una situazione giuridica successiva o diversa.
Art. 2932 c.c.
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
La sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. può produrre il trasferimento della proprietà, ma la sua relazione con un precedente decreto di trasferimento attiene all'opponibilità dei titoli e non determina necessariamente la nullità originaria del decreto.
Artt. 1346 e 1418 c.c.
Riguardano, rispettivamente, i requisiti dell'oggetto del contratto e la nullità del contratto.
Nel caso esaminato non è stata ravvisata un'impossibilità giuridica dell'oggetto né un vizio genetico tale da determinare la nullità del decreto di trasferimento.
Art. 133 c.p.c.
Disciplina la pubblicazione e la comunicazione della sentenza.
È stato richiamato dall'Agenzia nell'ambito delle censure processuali, senza assumere un ruolo decisivo nella motivazione finale.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha rigettato direttamente il ricorso introduttivo della contribuente dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il rimborso dell'imposta di registro previsto per nullità o annullamento dell'atto richiede un vizio originario dell'atto, non una successiva inefficacia, revoca, inopponibilità o prevalenza di un diverso titolo.
- La duplicazione dell'imposta su trasferimenti relativi allo stesso bene non comporta automaticamente il diritto al rimborso del primo pagamento: occorre dimostrare che il primo atto sia nullo o annullato per una causa rientrante espressamente nella norma sul rimborso.
- Quando due titoli traslativi confliggono, la questione può riguardare l'opponibilità e gli effetti della trascrizione, senza incidere sulla validità originaria degli atti; tale situazione, di regola, non consente di applicare l'art. 38 del D.P.R. n. 131 del 1986.
- Le norme tributarie che pongono un onere di rimborso a carico dell'Erario sono interpretate restrittivamente: il rimborso non può essere esteso a fattispecie non espressamente riconducibili alla nullità o all'annullamento previsti dalla legge.
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